Art. 34 
 
                     Rettifiche di intestazione 
 
  1.   Con   decreto   della   struttura   competente   alla   tenuta
dell'inventario  dei  beni  facenti  parte   del   demanio   stradale
regionale,  che  costituisce   titolo   per   la   variazione   della
intestazione degli stessi, i beni iscritti al patrimonio o al demanio
della Regione, per i  quali  la  struttura  regionale  competente  in
materia  di  viabilita'  abbia  accertato   le   caratteristiche   di
demanialita' stradale e la loro funzionalita' alle strade  regionali,
sono iscritti con la denominazione «Regione Autonoma  Friuli  Venezia
Giulia - Demanio stradale».