Art. 34 Rettifiche di intestazione 1. Con decreto della struttura competente alla tenuta dell'inventario dei beni facenti parte del demanio stradale regionale, che costituisce titolo per la variazione della intestazione degli stessi, i beni iscritti al patrimonio o al demanio della Regione, per i quali la struttura regionale competente in materia di viabilita' abbia accertato le caratteristiche di demanialita' stradale e la loro funzionalita' alle strade regionali, sono iscritti con la denominazione «Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Demanio stradale».