Art. 35 Sdemanializzazione di beni del Demanio stradale regionale 1. La sdemanializzazione di beni del demanio stradale regionale e' autorizzata dalla Giunta regionale e successivamente e' disposta con decreto della struttura competente alla tenuta dell'inventario dei beni facenti parte del demanio stradale regionale, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione, previo accertamento da parte della struttura regionale competente in materia di viabilita' dell'avvenuta perdita delle caratteristiche di demanialita' stradale.