Art. 35 
 
                     Sdemanializzazione di beni 
                   del Demanio stradale regionale 
 
  1. La sdemanializzazione di beni del demanio stradale regionale  e'
autorizzata dalla Giunta regionale e successivamente e' disposta  con
decreto della struttura competente alla  tenuta  dell'inventario  dei
beni facenti parte del demanio  stradale  regionale,  pubblicato  sul
Bollettino ufficiale della  Regione,  previo  accertamento  da  parte
della  struttura  regionale  competente  in  materia  di   viabilita'
dell'avvenuta perdita delle caratteristiche di demanialita' stradale.