Art. 36 
 
                        Acquisizione di beni 
                    al Demanio stradale regionale 
 
  1. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 823 del codice civile,
al fine  del  contenimento  della  spesa,  di  semplificazione  e  di
snellezza operativa, i beni  di  intestata  proprieta'  di  terzi  in
relazione  ai  quali  e'  stata  accertata   la   caratteristica   di
demanialita' stradale funzionale alle strade regionali da parte della
struttura regionale competente, possono essere acquisiti  al  demanio
stradale regionale, qualora il proprietario  intestato  manifesti  la
volonta' di cedere gratuitamente i beni medesimi alla  Regione  e  si
assuma tutti gli oneri  connessi  alla  procedura  di  trasferimento,
previa  verifica  della  regolarita'   urbanistico   -   edilizia   e
paesaggistica  delle  eventuali  opere  oggetto  di  cessione.   Alla
sottoscrizione degli atti di trasferimento provvede il  direttore  di
servizio competente in materia di demanio stradale regionale.