Art. 36 Acquisizione di beni al Demanio stradale regionale 1. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 823 del codice civile, al fine del contenimento della spesa, di semplificazione e di snellezza operativa, i beni di intestata proprieta' di terzi in relazione ai quali e' stata accertata la caratteristica di demanialita' stradale funzionale alle strade regionali da parte della struttura regionale competente, possono essere acquisiti al demanio stradale regionale, qualora il proprietario intestato manifesti la volonta' di cedere gratuitamente i beni medesimi alla Regione e si assuma tutti gli oneri connessi alla procedura di trasferimento, previa verifica della regolarita' urbanistico - edilizia e paesaggistica delle eventuali opere oggetto di cessione. Alla sottoscrizione degli atti di trasferimento provvede il direttore di servizio competente in materia di demanio stradale regionale.