Art. 37 
 
                        Attivita' istruttoria 
 
  1.  Le   attivita'   istruttorie   finalizzate   all'adozione   dei
provvedimenti di cui agli articoli 34, 35 e 36 e alla  valorizzazione
dei beni del demanio stradale o dei beni iscritti al patrimonio della
Regione e di cui sia stata accertata la perdita delle caratteristiche
di demanialita' stradale  possono  essere  svolte  anche  da  enti  e
societa' partecipate dalla Regione, sotto la vigilanza della  Regione
stessa.