Art. 37 Attivita' istruttoria 1. Le attivita' istruttorie finalizzate all'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 34, 35 e 36 e alla valorizzazione dei beni del demanio stradale o dei beni iscritti al patrimonio della Regione e di cui sia stata accertata la perdita delle caratteristiche di demanialita' stradale possono essere svolte anche da enti e societa' partecipate dalla Regione, sotto la vigilanza della Regione stessa.