Art. 20 
 
Centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale
                     (art. 18 della l.r. 3/1994) 
 
  1. La competente  struttura  della  Giunta  regionale  autorizza  i
centri  privati  di   riproduzione   della   fauna   selvatica   agli
imprenditori agricoli richiedenti nel rispetto del  piano  faunistico
venatorio. 
  2. L'autorizzazione ha validita' corrispondente al piano faunistico
venatorio regionale e puo' essere rinnovata. 
  3. La competente struttura  della  Giunta  regionale  con  apposito
avviso definisce i tempi e le modalita' per  la  presentazione  delle
istanze  di  nuova  istituzione  o  rinnovo  dei  centri  privati  di
riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale. 
  4.  La  domanda  di  nuova  autorizzazione  di  centro  privato  di
riproduzione di fauna selvatica allo  stato  naturale  e'  presentata
alla  competente  struttura  della  Giunta  regionale  corredata  dei
seguenti documenti: 
    a) mappa catastale dei terreni che  si  intendono  vincolare  con
elenco  particellare  che  rechi  indicazione,   per   ogni   singola
particella,   dell'estensione,   della   qualita'   colturale,    del
proprietario e del conduttore salvo che le  stesse  informazioni  non
siano  gia'  presenti  nel  fascicolo  aziendale   istituito   presso
l'Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA); 
    b) atti comprovanti il titolo di proprieta' e/o di conduzione dei
terreni oppure una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445  (Disposizioni
legislative in materia di documentazione amministrativa), salvo copia
degli  stessi  non  siano  gia'  presenti  nel  fascicolo   aziendale
istituito presso ARTEA; 
    c) atti da cui risulti il consenso dei proprietari e/o conduttori
dei terreni ad entrare a far parte dell'azienda, vincolante per tutta
la durata dell'autorizzazione; 
    d) proposta di piano  produttivo  quinquennale  in  cui  indicare
quantita' e qualita' delle  specie  che  si  intendono  produrre,  le
tecniche  di  produzione  e  l'eventuale   contenimento   di   specie
concorrenti. Le specie che si intendono produrre sono da  individuare
in via esclusiva fra le seguenti: lepre, starna,  coturnice,  pernice
rossa e fagiano; 
    e) fotocopia di un documento d'identita' del richiedente in corso
di validita'; 
    f) cartografi a digitale georeferenziata  in  formato  shapefile,
dove e' individuato il perimetro del centro. 
  5. Per il rinnovo dei  centri  privati  di  riproduzione  di  fauna
selvatica  allo  stato  naturale,  con  autorizzazione  in  corso  di
validita' al momento della presentazione  dell'istanza,  in  cui  non
siano previste variazioni nell'assetto territoriale e nei proprietari
e/o conduttori, la documentazione di cui ai punti a), b), c), d) puo'
essere sostituita da una  dichiarazione  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 445/2000, in cui il richiedente  dichiara
che non ci sono variazioni. 
  6. Per il rinnovo dei centri di produzione di fauna selvatica,  con
autorizzazione in corso di validita' al momento  della  presentazione
dell'istanza,  in  cui   siano   previste   variazioni   nell'assetto
territoriale la documentazione di cui ai  punti  b),  c)  e  d)  deve
essere  trasmessa  per  le   fattispecie   oggetto   di   variazione,
accompagnata da una dichiarazione ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 445/2000, in cui il richiedente dichiara che non  ci
sono altre variazioni. 
  7.  Il  titolare  del  centro  privato  di  riproduzione  di  fauna
selvatica  allo  stato  naturale  deve  presentare  alla   competente
struttura della Giunta regionale, entro il 1° dicembre di ogni  anno,
un  piano  annuale  di  gestione  riportante  la  descrizione   delle
attivita' svolte nonche' i dati dei censimenti,  eventuale  piano  di
cattura e mezzi di cattura da utilizzare. 
  8. I centri privati di produzione allo stato naturale  sono  tenuti
alla registrazione di tutte le operazioni di  immissione,  cattura  e
cessione dei capi  in  un  apposito  registro  secondo  le  modalita'
definite dalla competente struttura della Giunta regionale. 
  9. Nel periodo di vigenza del piano faunistico venatorio  non  sono
ammesse variazioni  dei  confini,  salvo  il  caso  di  revoca  o  di
trasformazione.