Art. 16 Formazione delle candidature 1. Le liste dei candidati sono depositate presso la struttura provinciale competente in materia elettorale fra il cinquantunesimo giorno e le ore 12 del quarantasettesimo giorno antecedente quello dell'elezione, eccettuate le domeniche, e comunque durante l'orario di servizio. 2. La dichiarazione di presentazione di ciascuna lista di candidati alla carica di consigliere provinciale deve essere sottoscritta da non meno di quattrocento e non piu' di seicento elettori, che hanno diritto di votare nei comuni della provincia di Bolzano per l'elezione del Consiglio provinciale. 3. Nessun elettore puo' sottoscrivere piu' di una dichiarazione di presentazione di lista di candidati. 4. In deroga a quanto disposto dal comma 2, nessuna sottoscrizione e' richiesta per la presentazione di liste da parte di partiti o raggruppamenti politici che nelle ultime elezioni hanno presentato candidature con proprio e identico contrassegno ottenendo almeno un seggio nel Consiglio provinciale o nel Parlamento italiano o nel Parlamento europeo. In tale caso la dichiarazione di presentazione della lista e' sottoscritta da una delle persone di cui all'art. 14, comma 3. 5. Le sottoscrizioni previste dai commi 2 e 4 devono essere autenticate, anche cumulativamente, dai soggetti e con le modalita' indicati all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. 6. Il deposito e' effettuato dalle persone indicate dall'art. 15. 7. I candidati alla carica di consigliere provinciale, questi ultimi contrassegnati da numeri arabi progressivi, devono essere elencati con l'indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita, sesso, gruppo linguistico di appartenenza, ed eventualmente del soprannome o del nome volgare. 8. In ciascuna lista di candidati nessuno dei due generi puo' essere rappresentato in misura superiore a due terzi, con eventuale arrotondamento all'unita' superiore o inferiore. Se, al momento del suo deposito, una lista comprende candidati dello stesso genere in misura superiore a due terzi, i candidati del genere sovrarappresentato sono cancellati dalla lista partendo dall'ultimo candidato di detto genere. Se un candidato del genere sottorappresentato non e' stato ammesso alle elezioni dall'ufficio elettorale centrale, non si procede ad ulteriore cancellazione dalla lista. 9. Fatto salvo quanto disposto dal comma 7, per le candidate puo' essere indicato solo il cognome da nubile o puo' essere aggiunto o anteposto il cognome del marito. Chi ha costituito un'unione civile e ivi dichiarato di voler assumere un cognome comune ai sensi dell'art. 1, comma 10, della legge 20 maggio 2016, n. 76, puo' anteporre o posporre il cognome comune. 10. Nessuno puo' essere candidato alla carica di consigliere provinciale in piu' di una lista. 11. La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati alla carica di consigliere provinciale deve contenere la descrizione succinta del contrassegno che identifica la lista.