Art. 16 
 
                    Formazione delle candidature 
 
  1. Le liste dei  candidati  sono  depositate  presso  la  struttura
provinciale competente in materia elettorale fra  il  cinquantunesimo
giorno e le ore 12 del quarantasettesimo  giorno  antecedente  quello
dell'elezione, eccettuate le domeniche, e comunque  durante  l'orario
di servizio. 
  2. La dichiarazione di presentazione di ciascuna lista di candidati
alla carica di consigliere provinciale deve  essere  sottoscritta  da
non meno di quattrocento e non piu' di seicento elettori,  che  hanno
diritto  di  votare  nei  comuni  della  provincia  di  Bolzano   per
l'elezione del Consiglio provinciale. 
  3. Nessun elettore puo' sottoscrivere piu' di una dichiarazione  di
presentazione di lista di candidati. 
  4. In deroga a quanto disposto dal comma 2, nessuna  sottoscrizione
e' richiesta per la presentazione di liste  da  parte  di  partiti  o
raggruppamenti politici che nelle ultime  elezioni  hanno  presentato
candidature con proprio e identico contrassegno ottenendo  almeno  un
seggio nel Consiglio provinciale o  nel  Parlamento  italiano  o  nel
Parlamento europeo. In tale caso la  dichiarazione  di  presentazione
della lista e' sottoscritta da una delle persone di cui all'art.  14,
comma 3. 
  5. Le sottoscrizioni  previste  dai  commi  2  e  4  devono  essere
autenticate, anche cumulativamente, dai soggetti e con  le  modalita'
indicati all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. 
  6. Il deposito e' effettuato dalle persone indicate dall'art. 15. 
  7. I candidati  alla  carica  di  consigliere  provinciale,  questi
ultimi contrassegnati da  numeri  arabi  progressivi,  devono  essere
elencati con  l'indicazione  del  cognome,  nome,  luogo  e  data  di
nascita, sesso, gruppo linguistico di appartenenza, ed  eventualmente
del soprannome o del nome volgare. 
  8. In ciascuna lista di  candidati  nessuno  dei  due  generi  puo'
essere rappresentato in misura superiore a due terzi,  con  eventuale
arrotondamento all'unita' superiore o inferiore. Se, al  momento  del
suo deposito, una lista comprende candidati dello  stesso  genere  in
misura   superiore   a   due   terzi,   i   candidati   del    genere
sovrarappresentato sono cancellati dalla lista  partendo  dall'ultimo
candidato   di   detto   genere.   Se   un   candidato   del   genere
sottorappresentato non e' stato ammesso  alle  elezioni  dall'ufficio
elettorale centrale, non si procede ad ulteriore cancellazione  dalla
lista. 
  9. Fatto salvo quanto disposto dal comma 7, per le  candidate  puo'
essere indicato solo il cognome da nubile o puo'  essere  aggiunto  o
anteposto il cognome del marito. Chi ha costituito un'unione civile e
ivi dichiarato di voler assumere un cognome comune ai sensi dell'art.
1, comma 10, della legge 20 maggio 2016,  n.  76,  puo'  anteporre  o
posporre il cognome comune. 
  10. Nessuno  puo'  essere  candidato  alla  carica  di  consigliere
provinciale in piu' di una lista. 
  11. La dichiarazione di presentazione  della  lista  dei  candidati
alla carica di consigliere provinciale deve contenere la  descrizione
succinta del contrassegno che identifica la lista.