Art. 18 
 
Rappresentanti di lista presso gli uffici elettorali  -  designazione
                             facoltativa 
 
  1. I delegati  di  cui  all'art.  15  hanno  diritto  di  designare
all'ufficio  elettorale  di  ciascuna   sezione   un   rappresentante
effettivo e  un  rappresentante  supplente  delle  proprie  liste.  I
rappresentanti effettivi e supplenti devono essere  in  possesso  dei
requisiti di cui all'art. 5. 
  2. L'atto di designazione  dei  rappresentanti  presso  gli  uffici
elettorali di sezione e' depositato, entro il venerdi' precedente  il
giorno dell'elezione, presso il comune che ne cura la trasmissione ai
presidenti  degli  uffici  elettorali  di   sezione.   Nell'atto   di
designazione deve essere indicata la  sezione  elettorale  in  cui  i
rappresentanti intendono esercitare il diritto  di  voto.  L'atto  di
designazione dei rappresentanti presso l'ufficio elettorale  centrale
e' presentato, entro le ore dodici  del  giorno  di  votazione,  alla
struttura provinciale competente in materia elettorale, la  quale  ne
rilascia ricevuta. 
  3. I rappresentanti di ciascuna lista di candidati hanno diritto di
assistere  direttamente  alle  operazioni  di  uno  o   piu'   uffici
elettorali di sezione e di  fare  inserire  succintamente  a  verbale
eventuali dichiarazioni. 
  4. Il presidente  dell'ufficio  elettorale  di  sezione  puo'  fare
allontanare dall'aula il rappresentante che esercita violenza o  che,
richiamato due volte, continui a  turbare  il  regolare  procedimento
delle operazioni elettorali.