Art. 31 Sanzioni 1. Alla presente legge si applica il regime sanzionatorio in materia di gestione dei rifiuti previsto dal capo I del titolo VI della parte quarta del decreto legislativo n. 152/2006. 2. L'omessa comunicazione di cui all'art. 29, comma 1, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro. 3. La violazione dell'obbligo di cui all'art. 30, comma 2, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro.