Art. 31 
 
                              Sanzioni 
 
  1. Alla presente  legge  si  applica  il  regime  sanzionatorio  in
materia di gestione dei rifiuti previsto dal capo  I  del  titolo  VI
della parte quarta del decreto legislativo n. 152/2006. 
  2. L'omessa comunicazione di cui all'art.  29,  comma  1,  comporta
l'applicazione di una sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  2.000
euro a 6.000 euro. 
  3. La violazione dell'obbligo di cui all'art. 30, comma 2, comporta
l'applicazione di una sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  2.000
euro a 6.000 euro.