Art. 26 Modifiche all'art. 13 della legge regionale n. 42 del 1984 1. Il primo comma dell'art. 13 della legge regionale n. 42 del 1984 e' sostituito dal seguente: «1. I proprietari di beni immobili, agricoli ed extragricoli contribuiscono alle spese di esercizio e manutenzione, come definita dall'art. 3, comma 1, lettere oo-quater) e oo-quinquies) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), delle opere di bonifica e all'esecuzione di eventuali opere ad esse funzionali, in conformita' alla legislazione vigente nonche' alle spese di funzionamento del consorzio di bonifica.».