Art. 26 
 
                        Modifiche all'art. 13 
                della legge regionale n. 42 del 1984 
 
  1. Il primo comma dell'art. 13 della legge regionale n. 42 del 1984
e' sostituito dal seguente: 
  «1. I  proprietari  di  beni  immobili,  agricoli  ed  extragricoli
contribuiscono alle spese di esercizio e manutenzione, come  definita
dall'art. 3, comma 1, lettere oo-quater) e oo-quinquies) del  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice  dei  contratti  pubblici),
delle opere di bonifica e all'esecuzione di eventuali opere  ad  esse
funzionali, in conformita' alla  legislazione  vigente  nonche'  alle
spese di funzionamento del consorzio di bonifica.».