Art. 18 
 
              Nomina del responsabile del procedimento 
               per la fase di esecuzione del contratto 
 
  1. Il RES e' nominato fra i  soggetti  in  possesso  dei  requisiti
previsti  dalle  linee  guida  ANAC   all'interno   delle   strutture
competenti alla gestione ed esecuzione del contratto. 
  2. Il RES e' nominato al momento dell'adozione del provvedimento  a
contrattare,  ovvero   al   momento   dell'adozione   del   programma
dell'attivita' contrattuale. In caso di accordi quadro o  convenzioni
il RES puo' essere individuato dopo la relativa stipula,  al  momento
dell'adesione all'accordo quadro o alla convenzione. 
  3. Per le procedure di cui all'art. 1, comma 3, lettera a)  il  RES
e' nominato dal direttore generale di ESTAR, o da un suo delegato,  e
coincide con il RUP, tranne che nei casi di utilizzo degli  strumenti
contrattuali propri delle  centrali  d'acquisto,  quali  convenzioni,
accordi  quadro,  sistemi  dinamici  di  acquisizione  e  fattispecie
consimili. In questi casi il RES  e'  individuato  tra  i  dipendenti
ESTAR  che  operano  nelle  strutture  competenti  alla  gestione  ed
esecuzione dei contratti. 
  4. Per le procedure di cui all'art.  1,  comma  3,  lettera  b)  le
aziende sanitarie si avvalgono, per  l'esercizio  delle  funzioni  di
RES, del personale  di  ESTAR.  Il  RES  e'  nominato  dal  direttore
generale di ESTAR o da un suo delegato. 
  5. Per le procedure di cui all'art. 1, comma 3, lettera c)  il  RES
e' nominato da ogni azienda sanitaria destinataria  del  bene  o  del
servizio da acquistare fra il proprio personale. 
  6. Nelle fattispecie contrattuali miste,  in  cui  coesistono  piu'
elementi riconducibili alle disposizioni di cui all'art. 1, comma  3,
lettere a) b) e c), il RES e' nominato in conformita' alle previsioni
del  presente  regolamento,  secondo  il  criterio  della  prevalenza
economica. Le linee guida di cui all'art. 23 precisano tali criteri.