Art. 18 Nomina del responsabile del procedimento per la fase di esecuzione del contratto 1. Il RES e' nominato fra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalle linee guida ANAC all'interno delle strutture competenti alla gestione ed esecuzione del contratto. 2. Il RES e' nominato al momento dell'adozione del provvedimento a contrattare, ovvero al momento dell'adozione del programma dell'attivita' contrattuale. In caso di accordi quadro o convenzioni il RES puo' essere individuato dopo la relativa stipula, al momento dell'adesione all'accordo quadro o alla convenzione. 3. Per le procedure di cui all'art. 1, comma 3, lettera a) il RES e' nominato dal direttore generale di ESTAR, o da un suo delegato, e coincide con il RUP, tranne che nei casi di utilizzo degli strumenti contrattuali propri delle centrali d'acquisto, quali convenzioni, accordi quadro, sistemi dinamici di acquisizione e fattispecie consimili. In questi casi il RES e' individuato tra i dipendenti ESTAR che operano nelle strutture competenti alla gestione ed esecuzione dei contratti. 4. Per le procedure di cui all'art. 1, comma 3, lettera b) le aziende sanitarie si avvalgono, per l'esercizio delle funzioni di RES, del personale di ESTAR. Il RES e' nominato dal direttore generale di ESTAR o da un suo delegato. 5. Per le procedure di cui all'art. 1, comma 3, lettera c) il RES e' nominato da ogni azienda sanitaria destinataria del bene o del servizio da acquistare fra il proprio personale. 6. Nelle fattispecie contrattuali miste, in cui coesistono piu' elementi riconducibili alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 3, lettere a) b) e c), il RES e' nominato in conformita' alle previsioni del presente regolamento, secondo il criterio della prevalenza economica. Le linee guida di cui all'art. 23 precisano tali criteri.