Art. 19 
 
                Nomina del direttore dell'esecuzione 
 
  1. Il DEC e' individuato, nei casi previsti dagli  articoli  101  e
111 del codice, prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto, fra i
soggetti in possesso di adeguate competenze in materia  in  relazione
all'oggetto del contratto. 
  2. Per le procedure di cui all'art. 1, comma 3, lettera a), il  DEC
e' nominato dal direttore generale di ESTAR o da un suo delegato,  ed
e' di norma individuato tra i  dipendenti  ESTAR  che  operano  nelle
strutture competenti alla gestione ed esecuzione dei contratti. 
  3. Per le procedure di cui all'art. 1,  comma  3,  lettera  b),  le
aziende sanitarie si avvalgono, per  l'esercizio  delle  funzioni  di
DEC, del personale di ESTAR, che, di  norma,  opera  nelle  strutture
competenti alla gestione ed  esecuzione  dei  contratti.  Il  DEC  e'
nominato dal direttore generale di ESTAR o  da  un  suo  delegato,  e
nell'atto  di  nomina  vengono  specificate  le   funzioni   da   lui
esercitate. 
  4. Per le procedure di cui all'art. 1, comma 3, lettera c), il  DEC
e' nominato da ogni azienda sanitaria destinataria  del  bene  o  del
servizio da acquistare di norma fra il proprio personale in servizio. 
  5. Nelle fattispecie contrattuali miste,  in  cui  coesistono  piu'
elementi riconducibili alle disposizioni di cui all'art. 1, comma  3,
lettere a) b) e c) il RES e' nominato in conformita' alle  previsioni
del presente regolamento e alle linee guida di cui all'art. 23.