Art. 30 Modificazioni della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012). 1. Alla fine del comma 1 dell'art. 1 della legge provinciale n. 2 del 2016 sono inserite le parole: «Questa legge e' citata usando il seguente titolo breve: "legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016".». 2. Il comma 3-bis dell'art. 3 della legge provinciale n. 2 del 2016 e' abrogato. 3. Dopo l'art. 12 della legge provinciale n. 2 del 2016 e' inserito il seguente: «Art. 12-bis (Disposizioni con finalita' di tutela ambientale in materia di contratti pubblici). - 1. Nel conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dall'art. 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), la Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale da rendere entro dieci giorni dalla richiesta, con propria deliberazione, puo' prevedere l'applicazione progressiva o differita delle specifiche tecniche, delle clausole contrattuali e dei criteri premianti che le amministrazioni aggiudicatrici devono inserire nella documentazione progettuale e di gara ai sensi della disciplina statale, o introdurre specifiche tecniche, clausole contrattuali o criteri premianti diversi.» 4. All'art. 16 della legge provinciale n. 2 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel comma 1 le parole: «dai commi 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 2, 3 e 4»; b) nell'alinea del comma 4 dopo le parole: «I servizi e le forniture possono essere» e' inserita la seguente: «motivatamente»; c) dopo la lettera b) del comma 4 e' inserita la seguente: «b-bis) le forniture presentano caratteristiche standardizzate o condizioni definite dal mercato.» 5. Dopo la lettera b-bis) del comma 5 dell'art. 17 della legge provinciale n. 2 del 2016 e' inserita la seguente: «b-ter) negli affidamenti per l'acquisizione di forniture, le minori emissioni di anidride carbonica prodotte per la consegna dei beni;». 6. Dopo la lettera r) del comma 5 dell'art. 17 della legge provinciale n. 2 del 2016 e' inserita la seguente: «r-bis) per gli affidamenti aventi ad oggetto servizi o forniture, il progetto di inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati, quando l'aggiudicatario esegue il contratto con l'impiego di tali lavoratori ai sensi dell'art. 32, comma 3;». 7. Dopo la lettera v) del comma 5 dell'art. 17 della legge provinciale n. 2 del 2016 e' inserita la seguente: «v-bis) il possesso di certificazioni sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, sistemi di gestione sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, certificazioni ambientali o l'adesione ai modelli di organizzazione e di gestione indicati dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300).». 8. All'art. 19 della legge provinciale n. 2 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni: a) nella rubrica dopo le parole: «per l'affidamento» sono inserite le seguenti: «di lavori,»; b) nel comma 1 dopo le parole: «da invitare alle procedure di affidamento» sono inserite le seguenti: «di lavori», e le parole: «, cui le amministrazioni aggiudicatrici possono accedere direttamente» sono soppresse. 9. Dopo il comma 9 dell'art. 22 della legge provinciale n. 2 del 2016 e' inserito il seguente: «9-bis. L'aggiudicazione non e' soggetta ad approvazione dell'amministrazione aggiudicatrice, e' dichiarata al termine della procedura di gara e diventa efficace dopo le verifiche previste dal comma 2.». 10. All'art. 26 della legge provinciale n. 2 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel comma 1 dopo le parole: «ferme restando le particolari ipotesi di divieto di affidamento in subappalto previste dalla legge.» sono inserite le seguenti: «La fornitura e la posa in opera sono subappaltabili separatamente solo quando cio' e' previsto negli atti di gara.»; b) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Nella richiesta di autorizzazione al subappalto e nel contratto di subappalto, l'appaltatore indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto, sia in termini prestazionali che economici, e specifica in modo univoco, in particolare, il nominativo del subappaltatore, la descrizione delle lavorazioni o prestazioni oggetto di subappalto -indicando le relative quantita' o i parametri dimensionali riferiti a ciascuna area di esecuzione e fase di processo e facendo riferimento al progetto o al capitolato prestazionale e all'offerta - le singole aree di esecuzione e le singole fasi di processo in cui verranno eseguite le lavorazioni o prestazioni date in subappalto.». 11. Alla fine del comma 2 dell'art. 31 della legge provinciale n. 2 del 2016 sono inserite le parole: «Per agevolare la partecipazione alle procedure di gara delle microimprese e delle piccole e medie imprese non e' richiesta alcuna garanzia per la partecipazione alla procedura nei casi di affidamento di lavori pubblici di importo non superiore a un milione di euro mediante procedura a invito e nei casi di affidamento di servizi e forniture d'importo non superiore alla soglia comunitaria.». 12. All'inizio del comma 3 dell'art. 32 della legge provinciale n. 2 del 2016 sono inserite le parole: «Nelle procedure di affidamento di servizi e di forniture». 13. Nel comma 4 dell'art. 73 della legge provinciale n. 2 del 2016 le parole: «1° gennaio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2018 o dal diverso termine previsto per ragioni tecniche o organizzative con deliberazione della Giunta provinciale, comunque non successivo a quello previsto dalla normativa statale,». 14. Dopo il comma 5 dell'art. 73 della legge provinciale n. 2 del 2016 e' inserito il seguente: «5-bis. Fino alla data individuata, anche in modo progressivo, dalla deliberazione prevista dall'art. 12-bis, le amministrazioni aggiudicatrici applicano le specifiche tecniche e le clausole contrattuali previste dalla disciplina statale.». 15. Alla fine del comma 7 dell'art. 73 della legge provinciale n. 2 del 2016 sono inserite le seguenti parole; «e alle amministrazioni aggiudicatrici tenute all'utilizzo dell'elenco». 16. Il comma 1 dell'art. 26 della legge provinciale n. 2 del 2016, come modificato dal comma 10, si applica alle procedure di affidamento il cui bando o lettera d'invito sono pubblicati o inviati dopo la data di entrata in vigore della presente legge. Il comma 4 dell'art. 26 della legge provinciale n. 2 del 2016, come modificato dal comma 10, si applica anche alle procedure di affidamento il cui bando o lettera d'invito sono pubblicati o inviati prima della data di entrata in vigore della presente legge. 17. Gli articoli 16, 31 e 32 della legge provinciale n. 2 del 2016, come modificati dai commi 4, 11 e 12, si applicano alle procedure di affidamento il cui bando o lettera d'invito sono pubblicati o inviati dopo la data di entrata in vigore della presente legge.