Art. 30 
 
Modificazioni della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (Recepimento
  della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
  del  26  febbraio  2014,  sull'aggiudicazione  dei   contratti   di
  concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo  e
  del Consiglio,  del  26  febbraio  2014,  sugli  appalti  pubblici:
  disciplina delle procedure di appalto e di concessione  di  lavori,
  servizi e forniture e modificazioni  della  legge  provinciale  sui
  lavori pubblici 1993  e  della  legge  sui  contratti  e  sui  beni
  provinciali   1990.   Modificazione   della    legge    provinciale
  sull'energia 2012). 
 
  1. Alla fine del comma 1 dell'art. 1 della legge provinciale  n.  2
del 2016 sono inserite le parole: «Questa legge e' citata  usando  il
seguente  titolo  breve:  "legge  provinciale  di  recepimento  delle
direttive europee in materia di contratti pubblici 2016".». 
  2. Il comma 3-bis dell'art. 3 della legge provinciale n. 2 del 2016
e' abrogato. 
  3. Dopo l'art. 12 della legge provinciale n. 2 del 2016 e' inserito
il seguente: 
  «Art. 12-bis (Disposizioni con finalita' di  tutela  ambientale  in
materia  di  contratti  pubblici).  -  1.  Nel  conseguimento   degli
obiettivi ambientali previsti dall'art. 34 del decreto legislativo 18
aprile 2016,  n.  50  (Codice  dei  contratti  pubblici),  la  Giunta
provinciale, previo parere della  competente  commissione  permanente
del  Consiglio  provinciale  da  rendere  entro  dieci  giorni  dalla
richiesta, con propria deliberazione, puo'  prevedere  l'applicazione
progressiva o differita delle  specifiche  tecniche,  delle  clausole
contrattuali  e  dei  criteri  premianti   che   le   amministrazioni
aggiudicatrici devono inserire nella documentazione progettuale e  di
gara ai sensi  della  disciplina  statale,  o  introdurre  specifiche
tecniche, clausole contrattuali o criteri premianti diversi.» 
  4. All'art. 16 della legge provinciale n. 2 del 2016 sono apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) nel comma 1 le parole: «dai commi 3 e 4» sono sostituite dalle
seguenti: «dai commi 2, 3 e 4»; 
    b) nell'alinea del comma 4  dopo  le  parole:  «I  servizi  e  le
forniture possono essere» e' inserita la seguente: «motivatamente»; 
    c) dopo la lettera b) del comma 4 e' inserita la seguente: 
      «b-bis) le forniture presentano caratteristiche  standardizzate
o condizioni definite dal mercato.» 
  5. Dopo la lettera b-bis) del comma  5  dell'art.  17  della  legge
provinciale n. 2 del 2016 e' inserita la seguente: 
    «b-ter) negli affidamenti per  l'acquisizione  di  forniture,  le
minori emissioni di anidride carbonica prodotte per la  consegna  dei
beni;». 
  6. Dopo la  lettera  r)  del  comma  5  dell'art.  17  della  legge
provinciale n. 2 del 2016 e' inserita la seguente: 
    «r-bis)  per  gli  affidamenti  aventi  ad  oggetto   servizi   o
forniture, il  progetto  di  inserimento  lavorativo  dei  lavoratori
svantaggiati,  quando  l'aggiudicatario  esegue  il   contratto   con
l'impiego di tali lavoratori ai sensi dell'art. 32, comma 3;». 
  7. Dopo la  lettera  v)  del  comma  5  dell'art.  17  della  legge
provinciale n. 2 del 2016 e' inserita la seguente: 
    «v-bis) il possesso di certificazioni sulla sicurezza sui  luoghi
di lavoro, sistemi di gestione sulla sicurezza dei luoghi di  lavoro,
certificazioni ambientali o l'adesione ai modelli di organizzazione e
di gestione indicati dal decreto legislativo 8 giugno  2001,  n.  231
(Disciplina  della  responsabilita'  amministrativa   delle   persone
giuridiche, delle  societa'  e  delle  associazioni  anche  prive  di
personalita' giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre
2000, n. 300).». 
  8. All'art. 19 della legge provinciale n. 2 del 2016 sono apportate
le seguenti modificazioni: 
    a)  nella  rubrica  dopo  le  parole:  «per  l'affidamento»  sono
inserite le seguenti: «di lavori,»; 
    b) nel comma 1 dopo le parole: «da  invitare  alle  procedure  di
affidamento» sono inserite le seguenti: «di lavori», e le parole:  «,
cui le amministrazioni aggiudicatrici possono accedere  direttamente»
sono soppresse. 
  9. Dopo il comma 9 dell'art. 22 della legge provinciale  n.  2  del
2016 e' inserito il seguente: 
  «9-bis.  L'aggiudicazione   non   e'   soggetta   ad   approvazione
dell'amministrazione aggiudicatrice, e' dichiarata al  termine  della
procedura di gara e diventa efficace dopo le verifiche  previste  dal
comma 2.». 
  10. All'art.  26  della  legge  provinciale  n.  2  del  2016  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) nel comma 1 dopo le parole:  «ferme  restando  le  particolari
ipotesi di  divieto  di  affidamento  in  subappalto  previste  dalla
legge.» sono inserite le seguenti: «La fornitura e la posa  in  opera
sono subappaltabili separatamente solo quando cio' e' previsto  negli
atti di gara.»; 
    b) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  «4. Nella richiesta di autorizzazione al subappalto e nel contratto
di subappalto, l'appaltatore indica puntualmente  l'ambito  operativo
del  subappalto,  sia  in  termini  prestazionali  che  economici,  e
specifica  in  modo  univoco,  in  particolare,  il  nominativo   del
subappaltatore,  la  descrizione  delle  lavorazioni  o   prestazioni
oggetto di subappalto -indicando le relative quantita' o i  parametri
dimensionali riferiti  a  ciascuna  area  di  esecuzione  e  fase  di
processo  e  facendo  riferimento  al  progetto   o   al   capitolato
prestazionale e all'offerta - le singole  aree  di  esecuzione  e  le
singole fasi di processo in cui verranno eseguite  le  lavorazioni  o
prestazioni date in subappalto.». 
  11. Alla fine del comma 2 dell'art. 31 della legge provinciale n. 2
del 2016 sono inserite le parole: «Per  agevolare  la  partecipazione
alle procedure di gara delle microimprese e  delle  piccole  e  medie
imprese non e' richiesta alcuna garanzia per la  partecipazione  alla
procedura nei casi di affidamento di lavori pubblici di  importo  non
superiore a un milione di euro mediante procedura a invito e nei casi
di affidamento di servizi e forniture d'importo  non  superiore  alla
soglia comunitaria.». 
  12. All'inizio del comma 3 dell'art. 32 della legge provinciale  n.
2 del 2016 sono inserite le parole: «Nelle procedure  di  affidamento
di servizi e di forniture». 
  13. Nel comma 4 dell'art. 73 della legge provinciale n. 2 del  2016
le parole: «1° gennaio 2018»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «31
maggio 2018 o dal diverso termine previsto  per  ragioni  tecniche  o
organizzative con deliberazione della  Giunta  provinciale,  comunque
non successivo a quello previsto dalla normativa statale,». 
  14. Dopo il comma 5 dell'art. 73 della legge provinciale n.  2  del
2016 e' inserito il seguente: 
  «5-bis. Fino alla data  individuata,  anche  in  modo  progressivo,
dalla deliberazione prevista  dall'art.  12-bis,  le  amministrazioni
aggiudicatrici  applicano  le  specifiche  tecniche  e  le   clausole
contrattuali previste dalla disciplina statale.». 
  15. Alla fine del comma 7 dell'art. 73 della legge provinciale n. 2
del 2016 sono inserite le seguenti parole;  «e  alle  amministrazioni
aggiudicatrici tenute all'utilizzo dell'elenco». 
  16. Il comma 1 dell'art. 26 della legge provinciale n. 2 del  2016,
come  modificato  dal  comma  10,  si  applica  alle   procedure   di
affidamento il cui bando o lettera d'invito sono pubblicati o inviati
dopo la data di entrata in vigore della presente legge.  Il  comma  4
dell'art. 26 della legge provinciale n. 2 del 2016,  come  modificato
dal comma 10, si applica anche alle procedure di affidamento  il  cui
bando o lettera d'invito sono pubblicati o inviati prima  della  data
di entrata in vigore della presente legge. 
  17. Gli articoli 16, 31 e 32 della legge provinciale n. 2 del 2016,
come modificati dai commi 4, 11 e 12, si applicano alle procedure  di
affidamento il cui bando o lettera d'invito sono pubblicati o inviati
dopo la data di entrata in vigore della presente legge.