Art. 23 Divieti 1. Oltre a quanto previsto dalle vigenti leggi nazionali, e' vietato: a) negli ATC e nei CA, l'esercizio della caccia in ambito territoriale diverso da quello di ammissione; b) l'uso di piu' di due cani per cacciatore e di piu' di quattro cani per comitiva, ad esclusione della caccia al cinghiale e dell'uso dei cani appartenenti ad una muta specializzata per i quali l'ENCI ha rilasciato apposito brevetto di idoneita', nonche' ad esclusione di un cane di eta' inferiore a diciotto mesi, identificabile mediante tatuaggio o microchip, per cacciatore, per comitiva o per muta specializzata; c) l'abbattimento o la cattura della femmina del fagiano di monte; d) l'uso dei cani per la caccia agli ungulati, fatta eccezione per i cani da traccia e per la caccia al cinghiale, nonche' per quanto previsto all'art. 20, comma 3; e) la caccia sui terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, fatta eccezione per la caccia agli ungulati, cinghiali e alla volpe nella zona faunistica delle Alpi, per la caccia agli ungulati nella restante parte del territorio regionale e per l'attivita' di controllo ai sensi degli articoli 20 e 22, secondo le disposizioni emanate dalla Giunta regionale; f) ogni forma di uccellagione e di cattura di uccelli e di mammiferi selvatici, nonche' il prelievo di uova, nidi e piccoli nati, fatta eccezione per la cattura ai fini previsti dagli articoli 5, comma 1, lettera f), 20 e 22; g) la posta alla beccaccia e la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino; h) le azioni volte a causare volontariamente spostamenti della fauna selvatica al fine di provocarne per scopi venatori la fuoriuscita da ambiti protetti e da zone di caccia riservata; i) l'uso di fonti luminose atte alla ricerca della fauna selvatica durante le ore notturne salvo i soggetti autorizzati per iscritto dalle province e dalla Citta' metropolitana di Torino, dai comitati di gestione degli ATC e dei CA, dalle AFV e dalle AATV; l) il commercio di esemplari vivi di specie di fauna selvatica italiana non proveniente da allevamenti; m) la detenzione di esemplari di fauna selvatica, ad eccezione di quella lecitamente abbattuta o di cui sia documentata la provenienza; n) l'esercizio di attivita' venatoria negli ATC e nei CA sprovvisti della relativa ammissione o senza la prevista autorizzazione all'interno delle aree a caccia specifica; o) l'allevamento, l'importazione e l'immissione a scopi venatori del cinghiale (sus scrofa) e relativi ibridi, in applicazione della legge regionale 16 agosto 1989, n. 47 (norme per l'allevamento e per la marchiatura obbligatoria dei cinghiali e dei relativi ibridi); e' sempre vietato l'allevamento di cinghiali, cervidi e bovidi a scopo di ripopolamento; e' consentito il trasporto di cinghiali ed ibridi, transitanti sul territorio regionale verso altre destinazioni, previa segnalazione alle province ed alla Citta' metropolitana di Torino interessate, del mezzo di trasporto, dell'itinerario e del numero dei capi trasportati, da effettuarsi con un anticipo di almeno quarantotto ore; e' inoltre vietato anche per gli allevatori autorizzati a qualunque titolo, la detenzione di cinghiali o ibridi che non siano stati dotati di microchip, il cui numero sara' riportato nell'apposito registro vidimato dal veterinario dell'azienda sanitaria locale competente; p) qualsiasi forma di immissione di fauna da parte di soggetti non autorizzati; q) l'introduzione e l'immissione di qualsiasi specie di fauna alloctona e di fauna allevata all'estero; r) l'immissione di soggetti appartenenti alla specie fagiano e starna al di sopra dei mille metri sul livello del mare; s) a chiunque, compreso il proprietario e il conduttore, l'esercizio venatorio nei fondi sottratti alla gestione programmata della caccia; t) a chiunque, compreso il proprietario e il conduttore, l'esercizio venatorio nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura, di altezza non inferiore a 1,20 metri o delimitati da corsi o da specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondita' di almeno 1,50 metri e la larghezza di almeno tre metri; u) l'esercizio venatorio in forma vagante sui terreni in attualita' di coltivazione. Agli effetti della presente legge sono considerati terreni in attualita' di coltivazione gli orti, le colture erbacee da seme e cerealicole dalla semina a raccolto effettuato, i prati artificiali e quelli naturali con raccolto pendente, i frutteti e i vigneti sino a raccolto effettuato, le colture orticole e floreali a cielo aperto o con protezione limitata; v) l'esercizio venatorio nei fondi ove si pratica l'allevamento e il pascolo del bestiame custodito allo stato brado e semibrado, purche' delimitati da muretti, recinzioni in rete o da steccati, siepi o altre barriere naturali; z) la rimozione, il danneggiamento o comunque le azioni volte a rendere inidonee le tabelle legittimamente apposte, ferma restando l'applicazione dell'art. 635 del codice penale; aa) nella zona faunistica delle Alpi, l'uso del fucile con canna ad anima liscia a ripetizione semiautomatica, salvo che il relativo caricatore sia adattato in modo da non contenere piu' di un colpo; bb) l'uso di richiami vivi nell'ambito della pratica venatoria; cc) l'abbattimento di un capo diverso, per specie, sesso o classe d'eta', rispetto a quello assegnato nella caccia di selezione agli ungulati; dd) l'uso di collari elettrici per l'addestramento degli ausiliari, anche durante l'esercizio venatorio, l'allenamento e le prove di ausiliari, fatta eccezione per i collari dotati di solo GPS o di solo richiamo sonoro senza scarica elettrica; ee) l'abbandono o il mancato recupero dei bossoli delle cartucce utilizzate; ff) la caccia nelle ore notturne e, comunque, oltre gli orari consentiti dal calendario venatorio; gg) l'esercizio venatorio in tutte le domeniche del mese di settembre.