Art. 23 
 
                               Divieti 
 
  1. Oltre a  quanto  previsto  dalle  vigenti  leggi  nazionali,  e'
vietato: 
    a) negli ATC  e  nei  CA,  l'esercizio  della  caccia  in  ambito
territoriale diverso da quello di ammissione; 
    b) l'uso di piu' di due cani per cacciatore e di piu' di  quattro
cani per comitiva, ad esclusione della caccia al cinghiale e dell'uso
dei cani appartenenti ad una muta specializzata per i quali l'ENCI ha
rilasciato apposito brevetto di idoneita', nonche' ad  esclusione  di
un cane di eta' inferiore a diciotto  mesi,  identificabile  mediante
tatuaggio o microchip,  per  cacciatore,  per  comitiva  o  per  muta
specializzata; 
    c) l'abbattimento o la  cattura  della  femmina  del  fagiano  di
monte; 
    d) l'uso dei cani per la caccia agli  ungulati,  fatta  eccezione
per i cani da traccia e per  la  caccia  al  cinghiale,  nonche'  per
quanto previsto all'art. 20, comma 3; 
    e) la caccia sui terreni coperti in tutto o nella  maggior  parte
di neve, fatta eccezione per la caccia  agli  ungulati,  cinghiali  e
alla volpe nella zona faunistica  delle  Alpi,  per  la  caccia  agli
ungulati  nella  restante  parte  del  territorio  regionale  e   per
l'attivita' di controllo ai sensi degli articoli 20 e 22, secondo  le
disposizioni emanate dalla Giunta regionale; 
    f) ogni forma di uccellagione  e  di  cattura  di  uccelli  e  di
mammiferi selvatici, nonche' il prelievo  di  uova,  nidi  e  piccoli
nati, fatta eccezione per la cattura ai fini previsti dagli  articoli
5, comma 1, lettera f), 20 e 22; 
    g) la posta alla beccaccia e la  caccia  da  appostamento,  sotto
qualsiasi forma, al beccaccino; 
    h) le azioni volte a causare  volontariamente  spostamenti  della
fauna  selvatica  al  fine  di  provocarne  per  scopi  venatori   la
fuoriuscita da ambiti protetti e da zone di caccia riservata; 
    i)  l'uso  di  fonti  luminose  atte  alla  ricerca  della  fauna
selvatica durante le ore notturne salvo i  soggetti  autorizzati  per
iscritto dalle province e dalla Citta' metropolitana di  Torino,  dai
comitati di gestione degli ATC e dei CA, dalle AFV e dalle AATV; 
    l) il commercio di esemplari vivi di specie  di  fauna  selvatica
italiana non proveniente da allevamenti; 
    m) la detenzione di esemplari di fauna selvatica, ad eccezione di
quella lecitamente abbattuta o di cui sia documentata la provenienza; 
    n)  l'esercizio  di  attivita'  venatoria  negli  ATC  e  nei  CA
sprovvisti  della   relativa   ammissione   o   senza   la   prevista
autorizzazione all'interno delle aree a caccia specifica; 
    o) l'allevamento, l'importazione e l'immissione a scopi  venatori
del cinghiale (sus scrofa) e relativi ibridi, in  applicazione  della
legge regionale 16 agosto 1989, n. 47 (norme per l'allevamento e  per
la marchiatura obbligatoria dei cinghiali e dei relativi ibridi);  e'
sempre vietato l'allevamento di cinghiali, cervidi e bovidi  a  scopo
di ripopolamento; e' consentito il trasporto di cinghiali ed  ibridi,
transitanti sul territorio regionale verso altre destinazioni, previa
segnalazione alle province ed alla  Citta'  metropolitana  di  Torino
interessate, del mezzo di trasporto, dell'itinerario e del numero dei
capi  trasportati,  da  effettuarsi  con  un   anticipo   di   almeno
quarantotto  ore;  e'  inoltre  vietato  anche  per  gli   allevatori
autorizzati a qualunque titolo, la detenzione di cinghiali  o  ibridi
che non  siano  stati  dotati  di  microchip,  il  cui  numero  sara'
riportato   nell'apposito   registro   vidimato    dal    veterinario
dell'azienda sanitaria locale competente; 
    p) qualsiasi forma di immissione di fauna da  parte  di  soggetti
non autorizzati; 
    q) l'introduzione e l'immissione di  qualsiasi  specie  di  fauna
alloctona e di fauna allevata all'estero; 
    r) l'immissione di soggetti appartenenti alla  specie  fagiano  e
starna al di sopra dei mille metri sul livello del mare; 
    s)  a  chiunque,  compreso  il  proprietario  e  il   conduttore,
l'esercizio venatorio nei fondi sottratti alla  gestione  programmata
della caccia; 
    t)  a  chiunque,  compreso  il  proprietario  e  il   conduttore,
l'esercizio venatorio nei fondi chiusi da muro o da rete metallica  o
da altra effettiva chiusura, di altezza non inferiore a 1,20 metri  o
delimitati da corsi o da specchi d'acqua perenni il cui  letto  abbia
la profondita' di almeno 1,50 metri  e  la  larghezza  di  almeno tre
metri; 
    u)  l'esercizio  venatorio  in  forma  vagante  sui  terreni   in
attualita' di coltivazione. Agli effetti della  presente  legge  sono
considerati terreni  in  attualita'  di  coltivazione  gli  orti,  le
colture erbacee  da  seme  e  cerealicole  dalla  semina  a  raccolto
effettuato, i  prati  artificiali  e  quelli  naturali  con  raccolto
pendente, i frutteti e i  vigneti  sino  a  raccolto  effettuato,  le
colture orticole e floreali a cielo aperto o con protezione limitata; 
    v) l'esercizio venatorio nei fondi ove si pratica l'allevamento e
il pascolo del bestiame  custodito  allo  stato  brado  e  semibrado,
purche' delimitati da muretti, recinzioni  in  rete  o  da  steccati,
siepi o altre barriere naturali; 
    z) la rimozione, il danneggiamento o comunque le azioni  volte  a
rendere inidonee le tabelle legittimamente  apposte,  ferma  restando
l'applicazione dell'art. 635 del codice penale; 
    aa) nella zona faunistica delle Alpi, l'uso del fucile con  canna
ad anima liscia a ripetizione semiautomatica, salvo che  il  relativo
caricatore sia adattato in modo da non contenere piu' di un colpo; 
    bb) l'uso di richiami vivi nell'ambito della pratica venatoria; 
    cc) l'abbattimento di un capo diverso, per specie, sesso o classe
d'eta', rispetto a quello assegnato nella caccia  di  selezione  agli
ungulati; 
    dd)  l'uso  di  collari  elettrici  per   l'addestramento   degli
ausiliari, anche durante l'esercizio venatorio,  l'allenamento  e  le
prove di ausiliari, fatta eccezione per i collari dotati di solo  GPS
o di solo richiamo sonoro senza scarica elettrica; 
    ee) l'abbandono o il mancato recupero dei bossoli delle  cartucce
utilizzate; 
    ff) la caccia nelle ore notturne e,  comunque,  oltre  gli  orari
consentiti dal calendario venatorio; 
    gg) l'esercizio venatorio in  tutte  le  domeniche  del  mese  di
settembre.