Art. 24 Sanzioni amministrative 1. Fermo restando quanto altro previsto dagli articoli 21 e 31 della legge n. 157/1992 e dalla vigente normativa in materia tributaria e sulle armi, le seguenti violazioni sono cosi' sanzionate: a) cattura e utilizzazione di mammiferi ed uccelli in difformita' alla disciplina prevista all'art. 5, comma 1, lettera f): sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 600,00, piu' la revoca dell'autorizzazione; b) vendita di uccelli di cattura utilizzabili come richiami vivi per l'attivita' venatoria: sanzione amministrativa da euro 150,00 a euro 900,00; c) caccia senza licenza per mancato conseguimento della stessa: sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 6.000,00, il cui importo e' raddoppiato in caso di recidiva; d) caccia senza tesserino venatorio o senza ammissione nell'ATC o nel CA: sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 3.000,00; e) caccia nelle ore notturne o, comunque, oltre gli orari consentiti dal calendario venatorio: sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 3.000,00; f) caccia fino a trenta minuti oltre l'orario consentito dal calendario venatorio: sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 300,00; g) caccia nei dodici mesi successivi al conseguimento della prima licenza, senza essere accompagnato da un cacciatore in possesso di licenza rilasciata da almeno tre anni: sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 600,00; h) caccia a rastrello in piu' di tre persone ovvero utilizzo, a scopo venatorio, di scafandri ovvero di tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua: sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 600,00 per ogni trasgressore; i) abbattimento o caccia di capi di fauna selvatica appartenenti alle specie: coturnice e fagiano di monte, in violazione dei limiti di carniere posti dal calendario venatorio o abbattimento di tali capi senza autorizzazione ed in ogni caso della femmina di fagiano di monte: sanzione amministrativa da euro 400,00 a euro 2.400,00; l) abbattimento o cattura di capi di fauna selvatica in violazione dei limiti di carniere posti dal calendario venatorio: sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 600,00; m) abbattimento o cattura di capi di fauna selvatica appartenenti alle specie indicate all'art. 2, comma 5: sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 600,00; la sanzione e' triplicata nel caso di abbattimento o cattura di capi di pernice bianca e lepre variabile; n) esercizio dell'attivita' venatoria oltre il numero delle giornate consentite dal calendario venatorio: sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 1.200,00; o) posta alla beccaccia e caccia da appostamento sotto qualsiasi forma al beccaccino: sanzione amministrativa da euro 400,00 a euro 2.400,00; p) caccia di selezione agli ungulati in difformita' alle disposizioni regionali: sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 1.200,00; q) abbattimento di capo diverso per specie da quello assegnato nella caccia di selezione agli ungulati: sanzione amministrativa da euro 600,00 a euro 3.600,00 e ritiro del trofeo da parte dell'ente gestore; r) abbattimento di capo diverso per sesso da quello assegnato nella caccia di selezione agli ungulati: sanzione amministrativa da euro 150,00 a euro 900,00 e ritiro del trofeo da parte dell'ente gestore; s) abbattimento di capo diverso per classe di eta' da quello assegnato nella caccia di selezione agli ungulati: sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 600,00 e ritiro del trofeo da parte dell'ente gestore; nel caso di abbattimento di capo di cervo coronato senza essere ammesso a tale prelievo, la sanzione viene decuplicata e, oltre al previsto ritiro del trofeo da parte dell'ente gestore, si applica altresi' la sanzione accessoria della esclusione dalla partecipazione alla caccia di selezione per la stagione venatoria in corso e per quella successiva; t) abbattimento di ungulato senza essere ammesso alla caccia di selezione: sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 6.000,00 e ritiro del trofeo da parte dell'ente gestore; u) tiro a volo su uccelli, effettuato in qualunque forma, al di fuori dell'esercizio venatorio salvo quanto disposto dall'art. 10, comma 8, lettera e), della legge n. 157/1992: sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 1.200,00; v) mancato recupero dei bossoli delle cartucce da parte del cacciatore: sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 300,00; z) violazione alle norme di gestione delle AFV e delle AATV: sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 1.800,00; aa) mancata notifica del fondo chiuso o mancata apposizione e mancato mantenimento delle tabelle: sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 600,00; bb) allevamento di specie di fauna selvatica senza autorizzazione delle province o della Citta' metropolitana di Torino o altre violazioni alle norme regionali e provinciali sull'allevamento: sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 1.200,00; in caso di recidiva, sanzione amministrativa da euro 400,00 a euro 2.400,00 e revoca dell'autorizzazione all'allevamento; cc) vendita a privati o detenzione da parte degli stessi di reti da uccellagione salvo che per le attivita' previste dal regolamento attuativo di cui all'art. 5, comma 1, lettera f): sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 1.200,00; dd) produzione, vendita e detenzione di trappole per la fauna selvatica, salvo che si tratti di strumenti di cattura commissionati da enti legittimati in base alla vigente normativa o da soggetti da questi autorizzati: sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 3.000,00; ee) addestramento o allenamento di cani di qualsiasi razza, o comportamento volto a consentire che gli stessi circolino liberi senza controllo o sorveglianza nelle campagne fuori dagli orari o dai luoghi consentiti: sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 600,00; se l'addestramento o l'allenamento sono effettuati nel territorio degli ATC e dei CA in cui non siano state istituite zone di cui all'art. 14, la sanzione e' ridotta ad un quinto; se la violazione e' commessa all'interno delle zone previste all'art. 8, sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 600,00; le sanzioni sono triplicate se l'infrazione viene commessa nel periodo riproduttivo della specie; il cane dotato di collare GPS attivato o di collare con solo richiamo sonoro senza scarica elettrica si ritiene soggetto a sorveglianza; ff) uso di piu' di due cani per cacciatore e di piu' di quattro cani per comitiva, ad esclusione della caccia al cinghiale e dei cani appartenenti ad una muta specializzata per i quali l'ENCI ha rilasciato apposito brevetto di idoneita', nonche' ad esclusione di un cane di eta' inferiore a diciotto mesi per cacciatore, per comitiva e per muta specializzata: sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 300,00 per ogni cane in piu'; gg) mancata rimozione dell'appostamento temporaneo e dei residui al termine della giornata: sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 600,00; hh) raccolta o detenzione di uova, di nidi e di piccoli nati di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica salvo le eccezioni indicate dall'art. 21, comma 1, lettera o), della legge n. 157/1992: sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 600,00; ii) rimozione, danneggiamento o azioni volte a rendere inidonee al loro uso le tabelle legittimamente apposte, posizionamento abusivo di tabelle su terreni in attualita' di coltivazione, e sulle recinzioni per il bestiame al pascolo e sui fondi chiusi: sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 600,00; ll) trasporto all'interno dei centri abitati e nelle zone ove e' vietata l'attivita' venatoria, di cui all'art. 8, o a bordo di veicoli di qualunque genere e comunque nei giorni non consentiti per l'esercizio venatorio di armi da sparo per uso venatorio, sia nel caso in cui siano cariche che in quello in cui siano incustodite: sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 1.200,00; mm) uso dei cani di cui all'art. 23, comma 1, lettera d): sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 1.200,00; nn) violazione dei divieti particolari previsti ai sensi dell'art. 17, comma 6, all'interno delle AFV e delle AATV: sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 600,00; oo) esercizio dell'attivita' venatoria negli ATC e nei CA, sprovvisti della relativa ammissione o senza la prevista autorizzazione all'interno delle aree a caccia specifica: sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 1.800,00; pp) caccia su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, salvo disposizioni che lo consentono: sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 600,00; qq) immissione di fauna da parte dei soggetti non autorizzati: sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 1.000,00; rr) introduzione di specie di fauna alloctona e di fauna allevata all'estero: sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 600,00 per ogni capo; ss) immissione delle specie fagiano comune e starna al di sopra di mille metri sopra il livello del mare: sanzione amministrativa da euro 150,00 a euro 600,00 per ogni capo; tt) violazioni delle disposizioni della presente legge e del calendario venatorio non espressamente richiamate dal presente articolo: sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 300,00; uu) utilizzo di richiami vivi per il prelievo venatorio: sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 3.000,00; vv) mancata applicazione del contrassegno inamovibile alla fauna selvatica abbattuta, secondo le disposizioni regionali: sanzione amministrativa da euro 600,00 a euro 3.600,00 e ritiro del trofeo, ove presente, da parte dell'ente gestore; zz) ostacolo o impedimento delle attivita' di cui all'art. 22, comma 7 e di cui all'art. 26: sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 6.000,00; aaa) mancato utilizzo del giubbotto o delle bretelle retroflettenti ad alta visibilita' nel corso dell'attivita' venatoria e di attivita' di contenimento di animali selvatici: sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 300,00; bbb) ostacolo o rifiuto di esibire i documenti per l'attivita' venatoria o il carniere, anche custodito in zaini o autovetture, alla richiesta degli agenti preposti: sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 1.200,00. 2. Oltre alle sanzioni amministrative previste al comma 1, se ricorrono i presupposti dell'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (modifica al sistema penale), si applicano il sequestro dell'arma e della fauna selvatica, nonche' delle reti e delle trappole nei casi di violazione delle disposizioni della legge n. 157/1992, ad esclusione di quanto stabilito dall'art. 31, comma 1, lettere e), i) ed m) della medesima legge e nei casi indicati al comma 1, lettere c), d), e), i), o), q), t), ll) ed oo). Le armi sequestrate e la fauna selvatica sequestrata, nel caso di pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge n. 689/1981, a meno che non si proceda a confisca obbligatoria, sono restituite ai legittimi proprietari previa istanza degli interessati supportata dalla prova dell'avvenuto adempimento. 3. La confisca dei beni sequestrati e' disposta dal Presidente della provincia e della Citta' metropolitana di Torino, ove ricorrono i presupposti di cui all'art. 20 della legge n. 689/1981. 4. La destinazione della fauna selvatica sequestrata o confiscata avviene secondo le modalita' di cui all'art. 28 della legge n. 157/1992 e dell'art. 9 della legge regionale 23 aprile 1985, n. 45 (disciplina relativa al sequestro di cose e disposizioni per gli accertamenti mediante analisi di campione in materia di illeciti amministrativi). 5. Nei casi di applicazione delle sanzioni cui al comma 1, lettere e), i), o), q) e t) il tesserino regionale e' sospeso per una annata venatoria anche qualora il trasgressore abbia provveduto al pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge n. 689/1981; in caso di recidiva il tesserino viene sospeso per tre annate venatorie. 6. Il provvedimento di sospensione e' disposto dalle province competenti per territorio e dalla Citta' metropolitana di Torino, a conclusione dell'eventuale procedimento di opposizione in sede amministrativa decorso il termine di impugnazione dell'ordinanza-ingiunzione di cui all'art. 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'art. 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69). 7. Le sanzioni amministrative sono irrogate e introitate, ai sensi della legge regionale 1° luglio 2011, n. 9 (riordino delle funzioni amministrative sanzionatorie), dalle province e dalla Citta' metropolitana di Torino e sono utilizzate dalle stesse per interventi in materia faunistico-venatoria. Le province e la Citta' metropolitana di Torino, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali, comunicano entro il 31 gennaio di ogni anno, congiuntamente a tutti gli ATC ed i CA l'elenco nominativo dei cacciatori sanzionati con l'indicazione del tipo di sanzione, la data ed il luogo in cui e' stata comminata. 8. Non hanno alcuna validita' le eventuali sanzioni definite autonomamente dagli ATC e dai CA non espressamente previste da una norma di legge.