Art. 24 
 
                       Sanzioni amministrative 
 
  1. Fermo restando quanto altro previsto  dagli  articoli  21  e  31
della  legge  n.  157/1992  e  dalla  vigente  normativa  in  materia
tributaria  e  sulle  armi,  le  seguenti   violazioni   sono   cosi'
sanzionate: 
    a) cattura e utilizzazione di mammiferi ed uccelli in difformita'
alla disciplina prevista all'art. 5, comma 1,  lettera  f):  sanzione
amministrativa  da  euro  100,00  a  euro  600,00,  piu'  la   revoca
dell'autorizzazione; 
    b) vendita di uccelli di cattura utilizzabili come richiami  vivi
per l'attivita' venatoria: sanzione amministrativa da euro  150,00  a
euro 900,00; 
    c) caccia senza licenza per mancato conseguimento  della  stessa:
sanzione amministrativa da euro 1.000,00  a  euro  6.000,00,  il  cui
importo e' raddoppiato in caso di recidiva; 
    d) caccia senza tesserino venatorio o senza ammissione nell'ATC o
nel CA: sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 3.000,00; 
    e) caccia  nelle  ore  notturne  o,  comunque,  oltre  gli  orari
consentiti dal calendario venatorio: sanzione amministrativa da  euro
500,00 a euro 3.000,00; 
    f) caccia fino a trenta  minuti  oltre  l'orario  consentito  dal
calendario venatorio: sanzione amministrativa da euro  50,00  a  euro
300,00; 
    g) caccia nei dodici mesi successivi al conseguimento della prima
licenza, senza essere accompagnato da un cacciatore  in  possesso  di
licenza rilasciata da almeno tre  anni:  sanzione  amministrativa  da
euro 100,00 a euro 600,00; 
    h) caccia a rastrello in piu' di tre persone ovvero  utilizzo,  a
scopo  venatorio,  di  scafandri  ovvero  di  tute  impermeabili   da
sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua:  sanzione  amministrativa
da euro 100,00 a euro 600,00 per ogni trasgressore; 
    i) abbattimento o caccia di capi di fauna selvatica  appartenenti
alle specie: coturnice e fagiano di monte, in violazione  dei  limiti
di carniere posti dal calendario venatorio  o  abbattimento  di  tali
capi senza autorizzazione ed in ogni caso della femmina di fagiano di
monte: sanzione amministrativa da euro 400,00 a euro 2.400,00; 
    l)  abbattimento  o  cattura  di  capi  di  fauna  selvatica   in
violazione dei limiti di carniere  posti  dal  calendario  venatorio:
sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 600,00; 
    m) abbattimento o cattura di capi di fauna selvatica appartenenti
alle specie indicate all'art. 2, comma 5: sanzione amministrativa  da
euro 200,00 a euro 600,00; la sanzione  e'  triplicata  nel  caso  di
abbattimento o cattura di capi di pernice bianca e lepre variabile; 
    n) esercizio  dell'attivita'  venatoria  oltre  il  numero  delle
giornate consentite dal calendario venatorio: sanzione amministrativa
da euro 200,00 a euro 1.200,00; 
    o) posta alla beccaccia e caccia da appostamento sotto  qualsiasi
forma al beccaccino: sanzione amministrativa da euro  400,00  a  euro
2.400,00; 
    p)  caccia  di  selezione  agli  ungulati  in  difformita'   alle
disposizioni regionali: sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro
1.200,00; 
    q) abbattimento di capo diverso per specie  da  quello  assegnato
nella caccia di selezione agli ungulati: sanzione  amministrativa  da
euro 600,00 a euro 3.600,00 e ritiro del trofeo  da  parte  dell'ente
gestore; 
    r) abbattimento di capo diverso per  sesso  da  quello  assegnato
nella caccia di selezione agli ungulati: sanzione  amministrativa  da
euro 150,00 a euro 900,00 e ritiro  del  trofeo  da  parte  dell'ente
gestore; 
    s) abbattimento di capo diverso per  classe  di  eta'  da  quello
assegnato  nella  caccia  di  selezione   agli   ungulati:   sanzione
amministrativa da euro 100,00 a euro 600,00 e ritiro  del  trofeo  da
parte dell'ente gestore; nel caso di abbattimento di  capo  di  cervo
coronato senza essere ammesso a  tale  prelievo,  la  sanzione  viene
decuplicata e, oltre al previsto ritiro del trofeo da parte dell'ente
gestore, si applica altresi' la sanzione accessoria della  esclusione
dalla  partecipazione  alla  caccia  di  selezione  per  la  stagione
venatoria in corso e per quella successiva; 
    t) abbattimento di ungulato senza essere ammesso alla  caccia  di
selezione: sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 6.000,00 e
ritiro del trofeo da parte dell'ente gestore; 
    u) tiro a volo su uccelli, effettuato in qualunque forma,  al  di
fuori dell'esercizio venatorio salvo quanto  disposto  dall'art.  10,
comma 8, lettera e), della legge n. 157/1992: sanzione amministrativa
da euro 200,00 a euro 1.200,00; 
    v) mancato recupero dei  bossoli  delle  cartucce  da  parte  del
cacciatore: sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 300,00; 
    z) violazione alle norme di gestione  delle  AFV  e  delle  AATV:
sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 1.800,00; 
    aa) mancata notifica del fondo chiuso  o  mancata  apposizione  e
mancato mantenimento delle tabelle: sanzione amministrativa  da  euro
100,00 a euro 600,00; 
    bb) allevamento di specie di fauna selvatica senza autorizzazione
delle province  o  della  Citta'  metropolitana  di  Torino  o  altre
violazioni  alle  norme  regionali  e  provinciali  sull'allevamento:
sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 1.200,00;  in  caso  di
recidiva, sanzione amministrativa da euro 400,00 a  euro  2.400,00  e
revoca dell'autorizzazione all'allevamento; 
    cc) vendita a privati o detenzione da parte degli stessi di  reti
da uccellagione salvo che per le attivita' previste  dal  regolamento
attuativo  di  cui  all'art.  5,  comma  1,  lettera   f):   sanzione
amministrativa da euro 200,00 a euro 1.200,00; 
    dd) produzione, vendita e detenzione di  trappole  per  la  fauna
selvatica, salvo che si tratti di strumenti di cattura  commissionati
da enti legittimati in base alla vigente normativa o da  soggetti  da
questi autorizzati: sanzione amministrativa da  euro  500,00  a  euro
3.000,00; 
    ee) addestramento o allenamento di cani  di  qualsiasi  razza,  o
comportamento volto a consentire  che  gli  stessi  circolino  liberi
senza controllo o sorveglianza nelle campagne fuori dagli orari o dai
luoghi consentiti: sanzione amministrativa  da  euro  100,00  a  euro
600,00;  se  l'addestramento  o  l'allenamento  sono  effettuati  nel
territorio degli ATC e dei CA in cui non siano state  istituite  zone
di cui all'art. 14, la sanzione  e'  ridotta  ad  un  quinto;  se  la
violazione e' commessa all'interno delle zone  previste  all'art.  8,
sanzione amministrativa da euro 100,00 a  euro  600,00;  le  sanzioni
sono  triplicate  se  l'infrazione   viene   commessa   nel   periodo
riproduttivo della specie; il cane dotato di collare GPS  attivato  o
di collare con  solo  richiamo  sonoro  senza  scarica  elettrica  si
ritiene soggetto a sorveglianza; 
    ff) uso di piu' di due cani per cacciatore e di piu'  di  quattro
cani per comitiva, ad esclusione della caccia al cinghiale e dei cani
appartenenti  ad  una  muta  specializzata  per  i  quali  l'ENCI  ha
rilasciato apposito brevetto di idoneita', nonche' ad  esclusione  di
un cane di  eta'  inferiore  a  diciotto  mesi  per  cacciatore,  per
comitiva e per muta specializzata: sanzione  amministrativa  da  euro
50,00 a euro 300,00 per ogni cane in piu'; 
    gg) mancata rimozione dell'appostamento temporaneo e dei  residui
al termine della giornata: sanzione amministrativa da euro  100,00  a
euro 600,00; 
    hh) raccolta o detenzione di uova, di nidi e di piccoli  nati  di
mammiferi e  uccelli  appartenenti  alla  fauna  selvatica  salvo  le
eccezioni indicate dall'art. 21, comma 1, lettera o), della legge  n.
157/1992: sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 600,00; 
    ii) rimozione, danneggiamento o azioni volte a  rendere  inidonee
al loro uso le tabelle legittimamente apposte, posizionamento abusivo
di  tabelle  su  terreni  in  attualita'  di  coltivazione,  e  sulle
recinzioni per il bestiame al pascolo e sui  fondi  chiusi:  sanzione
amministrativa da euro 100,00 a euro 600,00; 
    ll) trasporto all'interno dei centri abitati e nelle zone ove  e'
vietata l'attivita' venatoria, di  cui  all'art.  8,  o  a  bordo  di
veicoli di qualunque genere e comunque nei giorni non consentiti  per
l'esercizio venatorio di armi da sparo per  uso  venatorio,  sia  nel
caso in cui siano cariche che in quello  in  cui  siano  incustodite:
sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 1.200,00; 
    mm) uso dei cani  di  cui  all'art.  23,  comma  1,  lettera  d):
sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 1.200,00; 
    nn)  violazione  dei  divieti  particolari  previsti   ai   sensi
dell'art. 17, comma 6, all'interno delle AFV e delle  AATV:  sanzione
amministrativa da euro 100,00 a euro 600,00; 
    oo) esercizio  dell'attivita'  venatoria  negli  ATC  e  nei  CA,
sprovvisti  della   relativa   ammissione   o   senza   la   prevista
autorizzazione all'interno delle aree a  caccia  specifica:  sanzione
amministrativa da euro 300,00 a euro 1.800,00; 
    pp) caccia su terreni coperti in tutto o nella maggior  parte  di
neve, salvo disposizioni che lo consentono:  sanzione  amministrativa
da euro 100,00 a euro 600,00; 
    qq) immissione di fauna da parte dei  soggetti  non  autorizzati:
sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 1.000,00; 
    rr) introduzione di specie di fauna alloctona e di fauna allevata
all'estero: sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 600,00  per
ogni capo; 
    ss) immissione delle specie fagiano comune e starna al  di  sopra
di mille metri sopra il livello del mare: sanzione amministrativa  da
euro 150,00 a euro 600,00 per ogni capo; 
    tt) violazioni delle disposizioni  della  presente  legge  e  del
calendario  venatorio  non  espressamente  richiamate  dal   presente
articolo: sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 300,00; 
    uu) utilizzo di richiami vivi per il prelievo venatorio: sanzione
amministrativa da euro 500,00 a euro 3.000,00; 
    vv) mancata applicazione del contrassegno inamovibile alla  fauna
selvatica abbattuta,  secondo  le  disposizioni  regionali:  sanzione
amministrativa da euro 600,00 a euro 3.600,00 e  ritiro  del  trofeo,
ove presente, da parte dell'ente gestore; 
    zz) ostacolo o impedimento delle attivita' di  cui  all'art.  22,
comma 7 e  di  cui  all'art.  26:  sanzione  amministrativa  da  euro
1.000,00 a euro 6.000,00; 
    aaa)  mancato   utilizzo   del   giubbotto   o   delle   bretelle
retroflettenti ad alta visibilita' nel corso dell'attivita' venatoria
e  di  attivita'  di  contenimento  di  animali  selvatici:  sanzione
amministrativa da euro 50,00 a euro 300,00; 
    bbb) ostacolo o rifiuto di esibire i  documenti  per  l'attivita'
venatoria o il carniere, anche custodito in zaini o autovetture, alla
richiesta degli agenti  preposti:  sanzione  amministrativa  da  euro
200,00 a euro 1.200,00. 
  2. Oltre alle sanzioni  amministrative  previste  al  comma  1,  se
ricorrono i presupposti dell'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n.
689 (modifica al sistema penale), si applicano il sequestro dell'arma
e della fauna selvatica, nonche' delle reti e delle trappole nei casi
di  violazione  delle  disposizioni  della  legge  n.  157/1992,   ad
esclusione di quanto stabilito dall'art. 31, comma 1, lettere e),  i)
ed m) della medesima legge e nei casi indicati al  comma  1,  lettere
c), d), e), i), o), q), t), ll) ed oo).  Le  armi  sequestrate  e  la
fauna selvatica sequestrata, nel caso di pagamento della sanzione  in
misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge n. 689/1981, a  meno
che non si  proceda  a  confisca  obbligatoria,  sono  restituite  ai
legittimi proprietari previa  istanza  degli  interessati  supportata
dalla prova dell'avvenuto adempimento. 
  3. La confisca dei beni  sequestrati  e'  disposta  dal  Presidente
della provincia e della Citta' metropolitana di Torino, ove ricorrono
i presupposti di cui all'art. 20 della legge n. 689/1981. 
  4. La destinazione della fauna selvatica sequestrata  o  confiscata
avviene secondo le modalita'  di  cui  all'art.  28  della  legge  n.
157/1992 e dell'art. 9 della legge regionale 23 aprile  1985,  n.  45
(disciplina relativa al sequestro di  cose  e  disposizioni  per  gli
accertamenti mediante analisi di  campione  in  materia  di  illeciti
amministrativi). 
  5. Nei casi di applicazione delle sanzioni cui al comma 1,  lettere
e), i), o), q) e t) il tesserino regionale e' sospeso per una  annata
venatoria anche qualora il trasgressore abbia provveduto al pagamento
in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge n.  689/1981;  in
caso di recidiva il tesserino viene sospeso per tre annate venatorie. 
  6. Il provvedimento  di  sospensione  e'  disposto  dalle  province
competenti per territorio e dalla Citta' metropolitana di  Torino,  a
conclusione  dell'eventuale  procedimento  di  opposizione  in   sede
amministrativa     decorso     il     termine     di     impugnazione
dell'ordinanza-ingiunzione di cui all'art. 6 del decreto  legislativo
1° settembre 2011, n. 150 (disposizioni complementari  al  codice  di
procedura civile  in  materia  di  riduzione  e  semplificazione  dei
procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'art. 54 della  legge
18 giugno 2009, n. 69). 
  7. Le sanzioni amministrative sono irrogate e introitate, ai  sensi
della legge regionale 1° luglio 2011, n. 9 (riordino  delle  funzioni
amministrative  sanzionatorie),  dalle  province   e   dalla   Citta'
metropolitana di Torino e sono utilizzate dalle stesse per interventi
in  materia   faunistico-venatoria.   Le   province   e   la   Citta'
metropolitana di Torino, nel rispetto delle disposizioni  vigenti  in
materia di protezione dei dati  personali,  comunicano  entro  il  31
gennaio di ogni anno, congiuntamente a tutti gli ATC ed i CA l'elenco
nominativo dei cacciatori sanzionati con l'indicazione  del  tipo  di
sanzione, la data ed il luogo in cui e' stata comminata. 
  8. Non  hanno  alcuna  validita'  le  eventuali  sanzioni  definite
autonomamente dagli ATC e dai CA non espressamente  previste  da  una
norma di legge.