Art. 34
Esecuzione d'ufficio
1. Scaduti i termini fissati dall'art. 242 del decreto o dai
provvedimenti autorizzativi emanati dall'autorita' competente senza
che il responsabile o il proprietario o altri soggetti interessati
abbiano adempiuto ad ognuna delle fasi di comunicazione dell'evento,
di adozione delle misure di prevenzione, di esecuzione dell'indagine
preliminare, di presentazione del Piano di caratterizzazione e
dell'analisi di rischio, di esecuzione degli interventi di messa in
sicurezza d'emergenza, operativa o permanente, di monitoraggio e di
bonifica e ripristino ambientale, il Comune, entro i successivi
sessanta giorni, con ordinanza motivata, diffida il responsabile del
superamento delle CSC ad adempiere ad ognuna delle suddette fasi
secondo le modalita' tecniche ed entro i termini precisati nel
medesimo provvedimento.
2. L'ordinanza di diffida e' notificata a tutti i soggetti di cui
all'art. 28, comma 1.
3. Scaduto infruttuosamente il termine fissato nell'ordinanza di
diffida il comune si sostituisce al responsabile ed esegue d'ufficio
tutte le attivita' o quelle non ancora svolte in danno del
responsabile. Le attivita' da svolgere, in relazione allo stato di
avanzamento del procedimento, sono avviate entro sessanta giorni
dalla scadenza del predetto termine.
4. Se il comune non adempie a quanto stabilito ai comma 1 e 2
ovvero, scaduto il termine di cui al secondo capoverso del comma 3,
non avvia le attivita' d'ufficio, in relazione allo stato di
avanzamento del procedimento, entro i successivi sessanta giorni
dalla scadenza dei rispettivi termini la Regione, con ordinanza del
Presidente della Giunta, diffida il comune ad adempiere, assegnando
un termine non superiore a sessanta giorni.
5. Scaduto infruttuosamente tale termine la Giunta regionale
nomina, tra i dipendenti regionali con adeguata competenza in
materia, un commissario ad acta per l'esecuzione di tutte le
attivita' non ancora svolte, in relazione alla stato di avanzamento
del procedimento. Le spese connesse alle attivita' del commissario ad
acta, quantificate nel provvedimento di nomina, sono a carico del
comune inadempiente.
6. Nel caso di siti estesi su aree appartenenti a piu' comuni la
procedura di cui ai commi 1, 2 e 3 e' di competenza della Regione,
con le modalita' di cui ai commi 4 e 5.
7. Per il finanziamento degli interventi sostitutivi la Regione
istituisce appositi capitoli di bilancio per l'anticipazione ai
comuni e per la copertura degli interventi attuati dalla Regione
stessa.
8. Nel caso di siti di proprieta' del comune o di cui il comune ne
e' responsabile, la procedura di cui ai commi 1, 2 e 3 e' svolta
dalla Regione con le modalita' di cui ai commi 4 e 5. Le spese
connesse alle attivita' del commissario ad acta, quantificate nel
provvedimento di nomina, sono a carico del comune inadempiente e non
possono gravare sui finanziamenti regionali dei rispettivi
interventi.