Art. 35 
 
                              Controlli 
 
  1. I controlli sulla corretta esecuzione dell'indagine  preliminare
e degli interventi di messa in sicurezza di  emergenza,  operativa  e
permanente,  di  caratterizzazione,  di  bonifica  e  di   ripristino
ambientale, nonche' sui monitoraggi  sono,  svolti  dalla  provincia,
avvalendosi dell'ARPAB. 
  2. A conclusione  degli  interventi  di  bonifica  o  di  messa  in
sicurezza  permanente  o   operativa   la   provincia   rilascia   la
certificazione di cui agli articoli 242, comma 13 e 248, comma 2  del
decreto.