Art. 35
Controlli
1. I controlli sulla corretta esecuzione dell'indagine preliminare
e degli interventi di messa in sicurezza di emergenza, operativa e
permanente, di caratterizzazione, di bonifica e di ripristino
ambientale, nonche' sui monitoraggi sono, svolti dalla provincia,
avvalendosi dell'ARPAB.
2. A conclusione degli interventi di bonifica o di messa in
sicurezza permanente o operativa la provincia rilascia la
certificazione di cui agli articoli 242, comma 13 e 248, comma 2 del
decreto.