Art. 36
Certificazioni
1. La provincia rilascia la certificazione di cui all'art. 242,
comma 13, relativamente al caso di cui al comma 11 dello stesso
articolo, nonche' la certificazione di cui all'art. 248, comma 2, del
decreto, per i casi ordinari, secondo le procedure e con le modalita'
di cui al presente Titolo.
2. La certificazione di avvenuta bonifica e' l'atto con cui viene
accertato dalla provincia il completamento degli interventi di
bonifica, la conformita' degli stessi al progetto approvato e il non
superamento dei livelli di accettabilita' per il sito, definiti dalle
concentrazioni soglia di rischio (CSR).
3. Nel caso di interventi volti alla messa in sicurezza permanente
e alla messa in sicurezza operativa, la certificazione e' l'atto con
cui viene accertato dalla provincia il completamento degli interventi
e la conformita' degli stessi al progetto approvato nonche' il
rispetto, nelle matrici ambientali influenzate dal sito, dei livelli
soglia di contaminazione di cui all'art. 240, comma 1, lettera b),
del decreto ovvero dei livelli di concentrazione residua proposti in
fase di progettazione ed approvati.
4. Gli accertamenti di cui all'art. 15, commi 2 e 3, sono
effettuati dalla provincia sulla base di una relazione tecnica
predisposta dall'ARPAB, corredata di risultanze analitiche
debitamente motivate.
5. L'ARPAB provvede, entro trenta giorni dal ricevimento della
relazione finale di bonifica, a trasmettere a tutti i soggetti di cui
al comma 1 dell'art. 28, la relazione tecnica di cui al comma 4.