Art. 38
Atto di certificazione
1. La provincia, tenuto conto della documentazione trasmessa dal
responsabile dell'intervento, degli accertamenti effettuati e della
relazione tecnica di ARPAB, emana, entro trenta giorni dal
ricevimento di quest'ultima, l'atto di certificazione.
2. L'atto di certificazione deve contenere, quale sua parte
integrante:
a) nel caso di interventi di bonifica, l'attestazione che:
1) gli interventi sono ultimati;
2) le opere realizzate e gli interventi effettuati risultano
conformi al progetto approvato;
3) i campionamenti e le verifiche analitiche effettuate non
hanno evidenziato superamenti dei livelli di accettabilita' per il
sito, definiti dalle concentrazioni soglia di rischio (CSR);
b) nel caso di interventi di messa in sicurezza permanente o
messa in sicurezza operativa, l'attestazione che:
1) gli interventi sono ultimati;
2) le opere realizzate e gli interventi effettuati risultano
conformi al progetto approvato;
3) sono rispettati, nelle matrici ambientali influenzate dal
sito, i livelli soglia di contaminazione di cui all'art. 240, comma
1, lettera b), del decreto ovvero i livelli di concentrazione residua
proposti in fase di progettazione ed approvati;
4) sono stati predisposti i piani di monitoraggio e controllo
di cui all'art. 240, comma 1, lettere n) ed o) del decreto.
3. La provincia puo' prescrivere il proseguimento delle operazioni
di monitoraggio definendone la durata, i parametri analitici da
analizzare e la frequenza temporale dei campionamenti.
4. Copia dell'atto di certificazione viene notificata al soggetto
responsabile dell'intervento e trasmessa ai soggetti di cui all'art.
28, comma 1.