Art. 39
Certificazione su siti
dove si realizzano opere edilizie
1. L'efficacia dei titoli edilizi rilasciati su un'area soggetta ad
intervento di bonifica, messa in sicurezza permanente e messa in
sicurezza operativa, e' subordinata alla certificazione di cui
all'art. 35, comma 2 rilasciata dalla provincia.
2. Qualora sulla base del progetto di bonifica approvato ed in
presenza di particolari condizioni di interesse pubblico sia
possibile l'utilizzazione dell'area per lotti successivi, la
certificazione puo' essere rilasciata per singoli lotti, in assenza
di interazione tra gli stessi, fermo restando lo svincolo delle
garanzie finanziarie ad avvenuto completamento del progetto di
bonifica.