Art. 40
Certificazione in presenza
di trattamento della falda
1. La certificazione puo' essere rilasciata anche in presenza di
processi di depurazione a lungo termine della falda acquifera,
qualora l'area sovrastante sia stata bonificata in conformita' al
progetto approvato e relativamente alla sola matrice suolo e
sottosuolo.
2. La bonifica della falda deve comunque essere garantita fino al
raggiungimento degli standard prescritti nel progetto stesso,
prevedendo comunque un monitoraggio che attesti il buon andamento
delle operazioni condotte sulla falda stessa.
3. Resta fermo lo svincolo delle garanzie finanziarie ad avvenuto
completamento di tutto il progetto di bonifica.