Art. 41
Costi di certificazione
1. I costi del procedimento di certificazione sono a carico del
responsabile dell'inquinamento o di altro soggetto obbligato
all'intervento e sono quantificati dalla Giunta regionale con proprio
provvedimento, sentite le province, entro novanta giorni dall'entrata
in vigore della presente legge.
2. Nel caso di interventi effettuati ai sensi dell'art. 250 del
decreto i costi di certificazione non sono dovuti.