Art. 41 
 
                       Costi di certificazione 
 
  1. I costi del procedimento di certificazione  sono  a  carico  del
responsabile  dell'inquinamento  o  di   altro   soggetto   obbligato
all'intervento e sono quantificati dalla Giunta regionale con proprio
provvedimento, sentite le province, entro novanta giorni dall'entrata
in vigore della presente legge. 
  2. Nel caso di interventi effettuati ai  sensi  dell'art.  250  del
decreto i costi di certificazione non sono dovuti.