Art. 34 
 
                        Abrogazione di norme 
 
  1. A far data dall'entrata in  vigore  della  presente  legge  sono
abrogate le seguenti disposizioni regionali: 
    a) la legge regionale 14 marzo 2014, n. 3 (Legge sulla montagna); 
    b) l'art. 32 della  legge  regionale  22  dicembre  2015,  n.  26
(Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2015); 
    c) l'art.  8  della  legge  regionale  25  ottobre  2016,  n.  19
(Disposizioni  di  riordino  e   razionalizzazione   dell'ordinamento
regionale).