Art. 34 Abrogazione di norme 1. A far data dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni regionali: a) la legge regionale 14 marzo 2014, n. 3 (Legge sulla montagna); b) l'art. 32 della legge regionale 22 dicembre 2015, n. 26 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2015); c) l'art. 8 della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 (Disposizioni di riordino e razionalizzazione dell'ordinamento regionale).