Art. 35 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Agli oneri per  la  costituzione  del  fondo  regionale  per  la
montagna quantificati in euro 10.498.946,48 per l'anno 2019 e in euro
11.930.621,00 per ciascun anno del biennio 2020-2021, iscritti  nella
missione  09  (Sviluppo  sostenibile  e  tutela  del   territorio   e
dell'ambiente),  programma  09.07  (Sviluppo  sostenibile  territorio
montano  piccoli  comuni)  del  bilancio  di  previsione  finanziario
2019-2021, si fa fronte con le  risorse  finanziarie  allocate  nella
medesima missione e programma del bilancio di previsione  finanziario
2019-2021. 
  2. Agli oneri per i servizi essenziali a favore  della  popolazione
residente nei territori montani e rurali  svantaggiati,  quantificati
in euro 528.000,00 per l'anno 2019 e in euro 600.000,00  per  ciascun
anno del biennio 2020-2021,  iscritti  nella  missione  09  (Sviluppo
sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), programma 09.07
(Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni) del bilancio
di previsione finanziario 2019-2021, si  fa  fronte  con  le  risorse
finanziarie allocate nella medesima missione e programma del bilancio
di previsione finanziario 2019-2021. 
  3.   Agli   oneri   per    l'incentivazione    alle    associazioni
rappresentative  delle  autonomie  locali,   quantificati   in   euro
150.000,00 per ciascun anno del triennio 2019-2021, da iscriversi  in
un nuovo capitolo di spesa denominato «Contributi per progetti  delle
associazioni delle autonomie locali» nella missione 18 (Relazioni con
le altre autonomie territoriali e locali),  programma  01  (Relazioni
finanziarie con le altre  autonomie  territoriali)  del  bilancio  di
previsione 2019-2021, si fa fronte con le  risorse  finanziarie  gia'
iscritte  nella  medesima  missione  e  programma  del  bilancio   di
previsione finanziario 2019-2021. 
  La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel   Bollettino
Ufficiale della regione. 
  E' fatto obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge della Regione Piemonte. 
 
    Torino, 5 aprile 2019 
 
                             CHIAMPARINO 
 
(Omissis).