Art. 35 Disposizioni finanziarie 1. Agli oneri per la costituzione del fondo regionale per la montagna quantificati in euro 10.498.946,48 per l'anno 2019 e in euro 11.930.621,00 per ciascun anno del biennio 2020-2021, iscritti nella missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), programma 09.07 (Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni) del bilancio di previsione finanziario 2019-2021, si fa fronte con le risorse finanziarie allocate nella medesima missione e programma del bilancio di previsione finanziario 2019-2021. 2. Agli oneri per i servizi essenziali a favore della popolazione residente nei territori montani e rurali svantaggiati, quantificati in euro 528.000,00 per l'anno 2019 e in euro 600.000,00 per ciascun anno del biennio 2020-2021, iscritti nella missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), programma 09.07 (Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni) del bilancio di previsione finanziario 2019-2021, si fa fronte con le risorse finanziarie allocate nella medesima missione e programma del bilancio di previsione finanziario 2019-2021. 3. Agli oneri per l'incentivazione alle associazioni rappresentative delle autonomie locali, quantificati in euro 150.000,00 per ciascun anno del triennio 2019-2021, da iscriversi in un nuovo capitolo di spesa denominato «Contributi per progetti delle associazioni delle autonomie locali» nella missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), programma 01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) del bilancio di previsione 2019-2021, si fa fronte con le risorse finanziarie gia' iscritte nella medesima missione e programma del bilancio di previsione finanziario 2019-2021. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte. Torino, 5 aprile 2019 CHIAMPARINO (Omissis).