Art. 22 
 
                          Norme transitorie 
 
  1.  Il  Presidente  della  giunta  regionale,  entro  dieci  giorni
dall'entrata in vigore della presente legge,  nomina  un  commissario
per la gestione ordinaria. Il commissario resta in carica  fino  alla
nomina dell'amministratore unico di cui all'art. 8 e, in  ogni  caso,
non oltre centottanta giorni dalla data di nomina. 
  2. L'assemblea adegua lo statuto alle disposizioni  della  presente
legge entro sessanta giorni dall'insediamento. 
  3. Il Consiglio regionale nomina il revisore contabile unico di cui
all'art.  9  entro  sessanta  giorni  dall'entrata  in  vigore  della
presente legge. 
  4. I crediti ed i debiti  del  consorzio  esistenti  alla  data  di
entrata in vigore della  presente  legge  restano  nella  titolarita'
dello stesso. 
  5. I soggetti aderenti al consorzio alla data di entrata in  vigore
della presente legge, diversi da quelli di cui all'art. 4,  comma  1,
manifestano la volonta' di continuare ad aderire al  consorzio  entro
sessanta  giorni  dalla  medesima  data.  Decorso  inutilmente   tale
termine, si intende esercitata la facolta' di recesso.