Art. 22 Norme transitorie 1. Il Presidente della giunta regionale, entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nomina un commissario per la gestione ordinaria. Il commissario resta in carica fino alla nomina dell'amministratore unico di cui all'art. 8 e, in ogni caso, non oltre centottanta giorni dalla data di nomina. 2. L'assemblea adegua lo statuto alle disposizioni della presente legge entro sessanta giorni dall'insediamento. 3. Il Consiglio regionale nomina il revisore contabile unico di cui all'art. 9 entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. 4. I crediti ed i debiti del consorzio esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge restano nella titolarita' dello stesso. 5. I soggetti aderenti al consorzio alla data di entrata in vigore della presente legge, diversi da quelli di cui all'art. 4, comma 1, manifestano la volonta' di continuare ad aderire al consorzio entro sessanta giorni dalla medesima data. Decorso inutilmente tale termine, si intende esercitata la facolta' di recesso.