Art. 23 
 
      Continuita' delle funzioni del commissario straordinario. 
    Modifiche all'art. 32-quater della legge regionale n. 82/2015 
 
  1. Al comma 1 dell'art. 32-quater della legge regionale 28 dicembre
2015, n. 82 (Disposizioni di carattere  finanziario.  Collegato  alla
legge di stabilita' per l'anno 2016), le parole: «fino all'entrata in
vigore della legge di riordino di cui al  comma  3»  sono  sostituite
dalle seguenti: «fino alla nomina del  commissario  per  la  gestione
ordinaria di cui all'art. 22, comma 1,  primo  periodo,  della  legge
regionale 17 luglio 2019, n. 44 (Norme per il riassetto del Consorzio
per la zona industriale apuana  Modifiche  all'art.  32-quater  della
legge regionale n. 82/2015)».