Art. 23 Continuita' delle funzioni del commissario straordinario. Modifiche all'art. 32-quater della legge regionale n. 82/2015 1. Al comma 1 dell'art. 32-quater della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilita' per l'anno 2016), le parole: «fino all'entrata in vigore della legge di riordino di cui al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «fino alla nomina del commissario per la gestione ordinaria di cui all'art. 22, comma 1, primo periodo, della legge regionale 17 luglio 2019, n. 44 (Norme per il riassetto del Consorzio per la zona industriale apuana Modifiche all'art. 32-quater della legge regionale n. 82/2015)».