Art. 24 
 
                         Clausola valutativa 
 
  1. La commissione consiliare competente per materia, ai sensi degli
articoli 19 e 45 dello Statuto, procede, in funzione delle  finalita'
perseguite  nell'interesse  pubblico  dal  consorzio,  alla  verifica
dell'imparzialita' delle  scelte  e  della  corretta  gestione  delle
risorse a tali scopi indirizzate. 
  2. A tal fine, entro due anni dell'entrata in vigore della presente
legge e successivamente con periodicita' annuale, la giunta regionale
trasmette alla commissione consiliare una relazione che  illustra  le
misure adottate ed i loro risultati, in particolare: 
    a) l'impiego delle aree industriali  e  dell'eventuale  dotazione
immobiliare del consorzio,  specificando  le  modalita'  di  gestione
delle stesse, nonche' le eventuali  proposte  espropriative  avanzate
agli enti competenti; 
    b) il numero di imprese localizzate nell'ambito del territorio di
competenza del consorzio, il loro fatturato ed il numero di addetti; 
    c) le  eventuali  criticita'  riscontrate  nell'attuazione  della
legge. 
  3. A cinque anni dall'entrata in vigore della  presente  legge,  la
giunta regionale trasmette alla commissione consiliare i risultati di
una indagine sulla tipologia, la quantita' ed il  costo  dei  servizi
forniti  dal  consorzio,  con  il  relativo  grado  di  soddisfazione
espresso dalle imprese che ne usufruiscono.