Art. 24 Clausola valutativa 1. La commissione consiliare competente per materia, ai sensi degli articoli 19 e 45 dello Statuto, procede, in funzione delle finalita' perseguite nell'interesse pubblico dal consorzio, alla verifica dell'imparzialita' delle scelte e della corretta gestione delle risorse a tali scopi indirizzate. 2. A tal fine, entro due anni dell'entrata in vigore della presente legge e successivamente con periodicita' annuale, la giunta regionale trasmette alla commissione consiliare una relazione che illustra le misure adottate ed i loro risultati, in particolare: a) l'impiego delle aree industriali e dell'eventuale dotazione immobiliare del consorzio, specificando le modalita' di gestione delle stesse, nonche' le eventuali proposte espropriative avanzate agli enti competenti; b) il numero di imprese localizzate nell'ambito del territorio di competenza del consorzio, il loro fatturato ed il numero di addetti; c) le eventuali criticita' riscontrate nell'attuazione della legge. 3. A cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale trasmette alla commissione consiliare i risultati di una indagine sulla tipologia, la quantita' ed il costo dei servizi forniti dal consorzio, con il relativo grado di soddisfazione espresso dalle imprese che ne usufruiscono.