Art. 25 Abrogazioni 1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate: a) la legge regionale 7 maggio 1985, n. 59 (Norme per il riassetto del Consorzio zona industriale apuana ai sensi dell'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977); b) la legge regionale 14 giugno 1989, n. 39 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 59 del 1985 «Norme per il riassetto del Consorzio Z.I.A.» ai sensi dell'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977); c) gli articoli 59, 60 e 61 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l'anno 2012); d) la legge regionale 1° aprile 1998, n. 19 (Adesione della Regione Toscana al Consorzio zona industriale apuana); 2. Restano in vigore tutte le disposizioni che disciplinano il consorzio che non contrastano con la presente legge. La presente legge e' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 17 luglio 2019 ROSSI (Omissis).