Art. 25 
 
                             Abrogazioni 
 
  1. Dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente  legge  sono
abrogate: 
    a) la legge  regionale  7  maggio  1985,  n.  59  (Norme  per  il
riassetto del Consorzio zona industriale apuana ai sensi dell'art. 65
del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977); 
    b) la legge  regionale  14  giugno  1989,  n.  39  (Modifiche  ed
integrazioni alla legge regionale  n.  59  del  1985  «Norme  per  il
riassetto del Consorzio Z.I.A.» ai sensi dell'art. 65 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 616/1977); 
    c) gli articoli 59, 60 e 61 della  legge  regionale  27  dicembre
2011, n. 66 (Legge finanziaria per l'anno 2012); 
    d) la legge regionale 1°  aprile  1998,  n.  19  (Adesione  della
Regione Toscana al Consorzio zona industriale apuana); 
  2. Restano in vigore tutte  le  disposizioni  che  disciplinano  il
consorzio che non contrastano con la presente legge. 
  La presente legge e'  pubblicata  nel  Bollettino  Ufficiale  della
regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Toscana. 
 
    Firenze, 17 luglio 2019 
 
                                ROSSI 
 
(Omissis).