Art. 34 
 
                           Spacci interni 
 
  1. L'attivita' di commercio al dettaglio di prodotti  a  favore  di
lavoratori dipendenti di enti  o  imprese,  pubblici  o  privati,  di
militari, di soci di cooperative di consumo, di  aderenti  a  circoli
privati,  nonche'  la  vendita  nelle   scuole   e   negli   ospedali
esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi  deve
essere svolta in locali non aperti al  pubblico  e  che  non  abbiano
accesso dalla pubblica via. 
  2. Nella segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) di cui
all'art. 33 devono essere dichiarati: il possesso  dei  requisiti  di
onorabilita' da parte della  persona  preposta  alla  gestione  dello
spaccio, il rispetto delle normative in  materia  igienico-sanitaria,
di sicurezza alimentare e di sicurezza e  idoneita'  dei  locali,  il
settore merceologico, l'ubicazione e la superficie di vendita.