Art. 34 Spacci interni 1. L'attivita' di commercio al dettaglio di prodotti a favore di lavoratori dipendenti di enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonche' la vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi deve essere svolta in locali non aperti al pubblico e che non abbiano accesso dalla pubblica via. 2. Nella segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) di cui all'art. 33 devono essere dichiarati: il possesso dei requisiti di onorabilita' da parte della persona preposta alla gestione dello spaccio, il rispetto delle normative in materia igienico-sanitaria, di sicurezza alimentare e di sicurezza e idoneita' dei locali, il settore merceologico, l'ubicazione e la superficie di vendita.