Art. 35 Apparecchi automatici 1. All'attivita' di commercio al dettaglio mediante apparecchi automatici si applica l'art. 33. 2. L'attivita' di commercio al dettaglio mediante apparecchi automatici effettuata in modo esclusivo in apposito locale ad essa adibito e' soggetta alle disposizioni concernenti l'apertura di un esercizio di vendita. 3. Nella segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) di cui all'art. 33 devono essere dichiarati: la sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 8 e 9, il settore merceologico, l'ubicazione e, se l'apparecchio automatico viene installato su aree pubbliche, l'osservanza delle norme sull'occupazione di suolo pubblico. 4. E' vietata la vendita e la somministrazione mediante apparecchi automatici di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.