Art. 35 
 
                        Apparecchi automatici 
 
  1. All'attivita' di  commercio  al  dettaglio  mediante  apparecchi
automatici si applica l'art. 33. 
  2.  L'attivita'  di  commercio  al  dettaglio  mediante  apparecchi
automatici effettuata in modo esclusivo in apposito  locale  ad  essa
adibito e' soggetta alle disposizioni concernenti  l'apertura  di  un
esercizio di vendita. 
  3. Nella segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) di cui
all'art. 33 devono essere dichiarati: la sussistenza dei requisiti di
cui agli articoli 8 e 9, il settore merceologico, l'ubicazione e,  se
l'apparecchio  automatico  viene  installato   su   aree   pubbliche,
l'osservanza delle norme sull'occupazione di suolo pubblico. 
  4. E' vietata la vendita e la somministrazione mediante  apparecchi
automatici di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.