Art. 36 
 
Vendita per corrispondenza, tramite televisione o  altri  sistemi  di
                            comunicazione 
 
  1. La vendita al dettaglio per corrispondenza, tramite  televisione
o  altri  sistemi  di  comunicazione  e'  soggetta   a   segnalazione
certificata di inizio attivita' (SCIA) da inoltrare al comune nel cui
territorio si intende avviare l'attivita'. 
  2. Nella SCIA di cui al comma 1 devono essere dichiarati il settore
merceologico e il possesso  dei  requisiti  di  onorabilita'  di  cui
all'art. 8 e, solo se trattasi  del  settore  alimentare,  di  quelli
professionali di cui all'art. 9. 
  3. E' vietato inviare prodotti al consumatore/alla consumatrice, se
non a seguito di specifica richiesta, salvo che si tratti di campioni
o omaggi senza spese o vincoli per il consumatore/la consumatrice. 
  4. Sono vietate le operazioni di vendita  all'asta  realizzate  per
mezzo della televisione o di altri sistemi di comunicazione. 
  5. Alle vendite di cui al presente articolo si  applicano  altresi'
le disposizioni di cui al decreto legislativo 6  settembre  2005,  n.
206, e successive modifiche, in materia di contratti negoziati  fuori
dei locali commerciali e di contratti a distanza.