Art. 37 Disposizioni speciali per le vendite tramite televisione 1. In caso di vendita tramite televisione, l'emittente televisiva deve accertare, prima della messa in onda, l'avvenuto inoltro della segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) di cui all'art. 36. 2. Durante la trasmissione devono essere indicati il nome, la denominazione o ragione sociale e la sede del venditore, il numero di iscrizione al registro delle imprese e il numero della partita IVA. 3. Chi effettua vendite tramite televisione per conto terzi deve darne comunicazione al questore ai sensi dell'art. 115 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche.