Art. 37 
 
      Disposizioni speciali per le vendite tramite televisione 
 
  1. In caso di vendita tramite televisione,  l'emittente  televisiva
deve accertare, prima della messa in onda, l'avvenuto  inoltro  della
segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) di  cui  all'art.
36. 
  2. Durante la trasmissione  devono  essere  indicati  il  nome,  la
denominazione o ragione sociale e la sede del venditore, il numero di
iscrizione al registro delle imprese e il numero della partita IVA. 
  3. Chi effettua vendite tramite televisione per  conto  terzi  deve
darne comunicazione al questore ai  sensi  dell'art.  115  del  regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche.