Art. 38 Vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori 1. Per l'esercizio dell'attivita' di vendita al dettaglio e di raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori la segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) e' inoltrata al comune nel cui territorio si intende avviare l'attivita'. 2. Nella SCIA di cui al comma 1 devono essere dichiarati il settore merceologico e il possesso dei requisiti di onorabilita' di cui all'art. 8 e, solo se trattasi del settore alimentare, di quelli professionali di cui all'art. 9. 3. Durante le operazioni di vendita e di raccolta di ordinativi di acquisto l'esercente deve esporre in modo ben visibile un tesserino di riconoscimento. 4. Il tesserino di cui al comma 3 deve essere numerato e deve riportare: a) le generalita' e la fotografia dell'esercente; b) l'indicazione della sede e dei prodotti oggetto dell'attivita' dell'impresa, nonche' il nome del responsabile dell'impresa stessa; c) la firma del/della responsabile dell'impresa. 5. Le disposizioni del presente articolo e dell'art. 39 si applicano anche all'attivita' di commercio su aree pubbliche in forma itinerante svolta al domicilio dei consumatori. 6. Alle vendite di cui al presente articolo si applicano altresi' le disposizioni di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modifiche, in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali e di contratti a distanza.