Art. 38 
 
       Vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori 
 
  1. Per l'esercizio dell'attivita' di  vendita  al  dettaglio  e  di
raccolta  di  ordinativi  di  acquisto  presso   il   domicilio   dei
consumatori la segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) e'
inoltrata  al  comune  nel  cui   territorio   si   intende   avviare
l'attivita'. 
  2. Nella SCIA di cui al comma 1 devono essere dichiarati il settore
merceologico e il possesso  dei  requisiti  di  onorabilita'  di  cui
all'art. 8 e, solo se trattasi  del  settore  alimentare,  di  quelli
professionali di cui all'art. 9. 
  3. Durante le operazioni di vendita e di raccolta di ordinativi  di
acquisto l'esercente deve esporre in modo ben visibile  un  tesserino
di riconoscimento. 
  4. Il tesserino di cui al comma  3  deve  essere  numerato  e  deve
riportare: 
    a) le generalita' e la fotografia dell'esercente; 
    b) l'indicazione della sede e dei prodotti oggetto dell'attivita'
dell'impresa, nonche' il nome del responsabile dell'impresa stessa; 
    c) la firma del/della responsabile dell'impresa. 
  5.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  e  dell'art.  39  si
applicano anche all'attivita' di commercio su aree pubbliche in forma
itinerante svolta al domicilio dei consumatori. 
  6. Alle vendite di cui al presente articolo si  applicano  altresi'
le disposizioni di cui al decreto legislativo 6  settembre  2005,  n.
206, e successive modifiche, in materia di contratti negoziati  fuori
dei locali commerciali e di contratti a distanza.