Art. 39 
 
                         Persone incaricate 
 
  1. L'attivita' di cui all'art. 38,  comma  1,  puo'  essere  svolta
anche  mediante  persone  incaricate,  che  siano  in  possesso   dei
requisiti di onorabilita' di cui all'art. 8. 
  2.  L'esercente  comunica   l'elenco   delle   persone   incaricate
all'autorita' di pubblica  sicurezza  del  luogo  nel  quale  intende
avviare l'attivita' e risponde, agli effetti  civili,  dell'attivita'
delle medesime. 
  3. L'esercente rilascia alle persone  incaricate  un  tesserino  di
riconoscimento, che deve ritirare immediatamente, qualora  le  stesse
perdano i requisiti di onorabilita' di cui all'art. 8. 
  4. Il tesserino di cui al comma  3  deve  essere  numerato  e  deve
riportare: 
    a) le generalita' e la fotografia della persona incaricata; 
    b) l'indicazione della sede e dei prodotti oggetto dell'attivita'
dell'impresa, nonche' il  nome  del/della  responsabile  dell'impresa
stessa; 
    c) la firma del/della responsabile dell'impresa. 
  5. Il tesserino di cui al comma 3 deve essere esposto in  modo  ben
visibile durante  le  operazioni  di  vendita  e  di  raccolta  degli
ordinativi di acquisto. 
  6. L'esibizione o illustrazione di cataloghi cosi'  come  qualsiasi
altra  forma  di  propaganda  commerciale  presso  il  domicilio  dei
consumatori o nel locali in  cui  i  consumatori  si  trovano,  anche
temporaneamente,  per  motivi  di  lavoro,  studio,  cura  o   svago,
costituiscono  attivita'  cui  si  applicano  le  disposizioni  sugli
incaricati e sul tesserino di  riconoscimento  di  cui  all'art.  38,
commi 3 e 4, e di cui al presente articolo, commi 2, 3 e 4.