Art. 39 Persone incaricate 1. L'attivita' di cui all'art. 38, comma 1, puo' essere svolta anche mediante persone incaricate, che siano in possesso dei requisiti di onorabilita' di cui all'art. 8. 2. L'esercente comunica l'elenco delle persone incaricate all'autorita' di pubblica sicurezza del luogo nel quale intende avviare l'attivita' e risponde, agli effetti civili, dell'attivita' delle medesime. 3. L'esercente rilascia alle persone incaricate un tesserino di riconoscimento, che deve ritirare immediatamente, qualora le stesse perdano i requisiti di onorabilita' di cui all'art. 8. 4. Il tesserino di cui al comma 3 deve essere numerato e deve riportare: a) le generalita' e la fotografia della persona incaricata; b) l'indicazione della sede e dei prodotti oggetto dell'attivita' dell'impresa, nonche' il nome del/della responsabile dell'impresa stessa; c) la firma del/della responsabile dell'impresa. 5. Il tesserino di cui al comma 3 deve essere esposto in modo ben visibile durante le operazioni di vendita e di raccolta degli ordinativi di acquisto. 6. L'esibizione o illustrazione di cataloghi cosi' come qualsiasi altra forma di propaganda commerciale presso il domicilio dei consumatori o nel locali in cui i consumatori si trovano, anche temporaneamente, per motivi di lavoro, studio, cura o svago, costituiscono attivita' cui si applicano le disposizioni sugli incaricati e sul tesserino di riconoscimento di cui all'art. 38, commi 3 e 4, e di cui al presente articolo, commi 2, 3 e 4.