Art. 40 Commercio elettronico 1. L'attivita' di commercio elettronico e' soggetta a segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) da inoltrarsi al comune nel cui territorio si intende avviare l'attivita'. 2. Nella SCIA di cui al comma 1 devono essere dichiarati il settore merceologico e il possesso dei requisiti di onorabilita' di cui all'art. 8 e, solo se trattasi del settore alimentare, di quelli professionali di cui all'art. 9. 3. Il sito internet utilizzato per il commercio elettronico deve indicare il nome, la denominazione o ragione sociale e la sede del venditore, il numero di iscrizione al registro delle imprese e il numero della partita IVA. 4. All'attivita' di commercio elettronico si applicano le norme dell'Unione europea e statali in materia, nonche' le disposizioni in materia di tutela dei consumatori e di qualita' dei servizi.