Art. 40 
 
                        Commercio elettronico 
 
  1. L'attivita' di commercio elettronico e' soggetta a  segnalazione
certificata di inizio attivita' (SCIA) da inoltrarsi  al  comune  nel
cui territorio si intende avviare l'attivita'. 
  2. Nella SCIA di cui al comma 1 devono essere dichiarati il settore
merceologico e il possesso  dei  requisiti  di  onorabilita'  di  cui
all'art. 8 e, solo se trattasi  del  settore  alimentare,  di  quelli
professionali di cui all'art. 9. 
  3. Il sito internet utilizzato per il  commercio  elettronico  deve
indicare il nome, la denominazione o ragione sociale e  la  sede  del
venditore, il numero di iscrizione al registro  delle  imprese  e  il
numero della partita IVA. 
  4. All'attivita' di commercio elettronico  si  applicano  le  norme
dell'Unione europea e statali in materia, nonche' le disposizioni  in
materia di tutela dei consumatori e di qualita' dei servizi.