Art. 36 
 
      Cooperazione transfrontaliera sanitaria e sociosanitaria 
 
  1. La Regione incentiva, attraverso gli enti del Servizio sanitario
regionale, lo sviluppo della cooperazione transfrontaliera in  ambito
sanitario e sociosanitario in relazione alla  propria  programmazione
sanitaria e sociosanitaria. 
  2. Per gli enti del Servizio sanitario regionale che insistono  sui
territori di confine, la cooperazione transfrontaliera  in  relazione
alla programmazione sanitaria e sociosanitaria puo' essere realizzata
attraverso progetti che, nel relativo sviluppo, possono  consolidarsi
in reti di collaborazione permanente.