Art. 37 
 
           Centro di formazione per l'assistenza sanitaria 
 
  1. Per il mantenimento costante di una formazione aggiornata e  per
orientare il Servizio sanitario regionale verso un processo  continuo
di sviluppo della qualita' formativa quale leva per il  miglioramento
dell'assistenza, la formazione specifica in medicina generale di  cui
al  titolo  IV  del  decreto  legislativo  17  agosto  1999,  n.  368
(Attuazione  della  direttiva   93/16/CE   in   materia   di   libera
circolazione dei  medici  e  di  reciproco  riconoscimento  dei  loro
diplomi, certificati ed altri  titoli  e  delle  direttive  97/50/CE,
98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva  93/16/CE),
nonche' la formazione  continua  prevista  dagli  accordi  collettivi
nazionali per la disciplina dei rapporti con  i  medici  di  medicina
generale, i medici pediatri di libera di scelta, i medici specialisti
ambulatoriali interni, i medici veterinari e  altre  professionalita'
sanitarie ambulatoriali, sono assicurate  dall'Azienda  regionale  di
coordinamento per la salute che assume la funzione di Centro  per  la
formazione in sanita'. 
  2. Gli indirizzi di sviluppo delle funzioni di cui al comma 1  sono
definiti  con  deliberazione  della  Giunta  regionale   sentite   le
organizzazioni sindacali di categoria. 
  3. Sino alla definizione di cui al comma 2,  continuano  a  trovare
applicazione i provvedimenti  assunti  sulla  base  della  previgente
normativa di cui all'articolo  8,  commi  da  7  a  11,  della  legge
regionale 16 luglio 2010, n. 12 (Assestamento del bilancio 2010). 
  4. Le funzioni attribuite alla Regione e ad altri enti del Servizio
sanitario regionale dalla normativa vigente,  nell'ambito  di  quanto
stabilito  al  comma  1,  devono  intendersi  attribuite  all'Azienda
regionale  di  coordinamento  per  la  salute,  fatto  salvo   quanto
stabilito al comma 2.