Art. 38 
 
                    Valorizzazione del personale 
 
  1. La  Regione  definisce  gli  indirizzi  per  la  formazione,  la
valorizzazione e la responsabilizzazione  delle  risorse  umane,  per
migliorare  la  professionalita'  a  beneficio   della   qualita'   e
dell'eccellenza dei servizi assistenziali assicurati  sul  territorio
regionale. 
  2. In relazione a quanto stabilito al  comma  1  e  nell'ambito  di
quanto previsto all'articolo 4, comma 4, lettera c), punto 3),  della
legge  regionale  n.  27/2018,  le   iniziative   di   formazione   e
valorizzazione  garantiscono  l'acquisizione   e   lo   sviluppo   di
competenze per i diversi livelli di assistenza e per le relative aree
di attivita', anche favorendo percorsi formativi orientati alla  cura
della  persona  e  della  cronicita',  per   realizzare   omogeneita'
formativa indispensabile a mantenere livelli uniformi  di  assistenza
sul territorio regionale. 
  3. La Regione, per effetto della trasformazione demografica  e  dei
correlati cambiamenti delle condizioni e dei bisogni di salute  della
popolazione nonche' del generale quadro epidemiologico,  promuove  la
diffusione di  modelli  organizzativi  per  la  valorizzazione  delle
professioni operanti nell'ambito del Servizio sanitario regionale  ai
sensi della legge regionale 16 maggio 2007, n.  10  (Disposizioni  in
materia  di  valorizzazione  nell'ambito   del   Servizio   sanitario
regionale  delle  professioni  sanitarie  e  della   professione   di
assistente sociale, in materia  di  ricerca  e  conduzione  di  studi
clinici,  nonche'  in  materia  di  personale  operante  nel  sistema
integrato di interventi e servizi sociali). 
  4. Nel perseguire le finalita' di cui  alla  presente  legge  anche
elevando  gli  standard  di  welfare,  in  particolare   di   welfare
generativo, gli enti del Servizio sanitario  regionale  e  gli  altri
soggetti pubblici coinvolti  nel  sistema  di  assistenza  promuovono
iniziative di welfare aziendale secondo quanto previsto dai contratti
collettivi nazionali applicati. 
  5. Le organizzazioni sindacali e le  rappresentanze  dei  cittadini
sono una leva strategica al fine della promozione del  cambiamento  e
del conseguimento delle finalita' di cui alla presente legge. 
  6. Al fine di non  disperdere  il  patrimonio  di  professionalita'
presente presso il  personale  dipendente  degli  enti  del  Servizio
sanitario regionale, gli stessi promuovono iniziative di lavoro agile
secondo  quanto  previsto  dalla  vigente   normativa   nazionale   e
contrattuale. 
  7. La Regione, al fine di addivenire a una progressiva  omogeneita'
regionale,  favorisce  forme  di  confronto  e  contrattazione  sovra
aziendale presso l'Azienda regionale di coordinamento per  la  salute
su specifiche materie e secondo  quanto  disciplinato  dalle  vigenti
disposizioni nazionali e contrattuali. 
  8. Presso  l'Azienda  regionale  di  coordinamento  per  la  salute
possono essere costituite reti professionali tecnico-amministrative e
dei servizi delle professioni sanitarie, con il compito  di  favorire
l'adozione di procedure di qualita' condivise  su  singoli  temi,  al
fine di perseguire l'uniformita' regionale e favorire adeguate  forme
di  scambio  di  esperienze  e  di  adozione  comune  delle  migliori
pratiche. 
  9. Gli enti del Servizio sanitario regionale orientano la  gestione
delle risorse umane a modelli di qualita' anche  secondo  i  migliori
standard internazionali.