Art. 28 Attuazione regionale 1. La Giunta regionale adotta la proposta di deliberazione al Consiglio regionale di cui all'art. 5, comma 3, entro sei mesi dalla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della direttiva di cui all'art. 18, comma 3, del Codice. 2. Il Presidente della Giunta regionale adotta i decreti di cui agli articoli 14 e 17, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge. 3. La Giunta regionale adotta, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, le deliberazioni di cui ai seguenti articoli: a) art. 12, comma 4, b) art. 18, comma 3; c) art. 19, comma 3; d) art. 23, comma 5; e) art. 24, comma 8; f) art. 25, comma 2. 4. La Giunta regionale adotta, entro dodici mesi dalla entrata in vigore della presente legge, le deliberazioni di cui ai seguenti articoli: a) art. 4, comma 2; b) art. 7, comma 3; c) art. 11, commi 1 e 2; d) art. 14, comma 3; e) art. 15, comma 2; f) art. 16, comma 2; g) art. 20, comma 2; h) art. 27, comma 3.