Art. 28 
 
                        Attuazione regionale 
 
  1. La Giunta regionale  adotta  la  proposta  di  deliberazione  al
Consiglio regionale di cui all'art. 5, comma 3, entro sei mesi  dalla
pubblicazione  sulla  Gazzetta  ufficiale  della  direttiva  di   cui
all'art. 18, comma 3, del Codice. 
  2. Il Presidente della Giunta regionale adotta  i  decreti  di  cui
agli articoli 14 e 17, entro sei mesi dalla entrata in  vigore  della
presente legge. 
  3. La Giunta regionale adotta, entro  sei  mesi  dalla  entrata  in
vigore della presente legge, le  deliberazioni  di  cui  ai  seguenti
articoli: 
    a) art. 12, comma 4, 
    b) art. 18, comma 3; 
    c) art. 19, comma 3; 
    d) art. 23, comma 5; 
    e) art. 24, comma 8; 
    f) art. 25, comma 2. 
  4. La Giunta regionale adotta, entro dodici mesi dalla  entrata  in
vigore della presente legge, le  deliberazioni  di  cui  ai  seguenti
articoli: 
    a) art. 4, comma 2; 
    b) art. 7, comma 3; 
    c) art. 11, commi 1 e 2; 
    d) art. 14, comma 3; 
    e) art. 15, comma 2; 
    f) art. 16, comma 2; 
    g) art. 20, comma 2; 
    h) art. 27, comma 3.