Art. 30 Disposizioni transitorie 1. Fino all'approvazione dei provvedimenti attuativi di cui all'art. 28, continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti, in particolare restano in vigore i seguenti regolamenti emanati, in attuazione della l.r. 67/2003, con i seguenti decreti del Presidente della Giunta regionale: a) decreto del Presidente della Giunta regionale 1 dicembre 2004, n. 69/R (Regolamento di attuazione, di cui all'art. 15, comma 3, della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 «Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attivita'», «Organizzazione delle attivita' del sistema regionale della protezione civile in emergenza»); b) decreto del Presidente della Giunta regionale 12 settembre 2006, n. 44/R (Modifiche al Regolamento regionale emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 1° dicembre 2004, n. 69/R «Regolamento di attuazione di cui all'art. 15, comma della legge regionale 29 dicembre 2003, n.67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attivita'), concernente «Organizzazione delle attivita' del sistema regionale della protezione civile in emergenza»); c) decreto del Presidente della Giunta regionale 19 maggio 2008 n. 24/R (Disciplina degli interventi finanziari regionali in attuazione della Legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 «Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attivita'» - Abrogazione del decreto del Presidente della Giunta regionale 30 giugno 2004, n. 34/R concernente «Disposizioni per l'attuazione della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 «Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attivita'»)»); d) decreto del Presidente della Giunta regionale 30 ottobre 2013 n. 62/R (Regolamento sulle organizzazioni di volontariato che svolgono attivita' di protezione civile, in attuazione dell'art. 15 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 «Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attivita'»).