Art. 30 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1.  Fino  all'approvazione  dei  provvedimenti  attuativi  di   cui
all'art.  28,  continuano  a  trovare  applicazione  le  disposizioni
previgenti, in particolare restano in vigore i  seguenti  regolamenti
emanati, in attuazione della l.r. 67/2003, con i seguenti decreti del
Presidente della Giunta regionale: 
  a) decreto del Presidente della Giunta regionale 1  dicembre  2004,
n. 69/R (Regolamento di attuazione, di  cui  all'art.  15,  comma  3,
della legge regionale  29  dicembre  2003,  n.  67  «Ordinamento  del
sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa
attivita'», «Organizzazione delle  attivita'  del  sistema  regionale
della protezione civile in emergenza»); 
  b) decreto del Presidente della Giunta regionale 12 settembre 2006,
n. 44/R (Modifiche al Regolamento regionale emanato con  decreto  del
Presidente  della  Giunta  regionale  1°  dicembre  2004,   n.   69/R
«Regolamento di attuazione di cui  all'art.  15,  comma  della  legge
regionale 29 dicembre 2003, n.67 (Ordinamento del  sistema  regionale
della protezione  civile  e  disciplina  della  relativa  attivita'),
concernente «Organizzazione delle  attivita'  del  sistema  regionale
della protezione civile in emergenza»); 
  c) decreto del Presidente della Giunta regionale 19 maggio 2008  n.
24/R (Disciplina degli interventi finanziari regionali in  attuazione
della Legge regionale  29  dicembre  2003,  n.  67  «Ordinamento  del
sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa
attivita'» - Abrogazione del  decreto  del  Presidente  della  Giunta
regionale 30 giugno  2004,  n.  34/R  concernente  «Disposizioni  per
l'attuazione  della  legge  regionale  29  dicembre   2003,   n.   67
«Ordinamento  del  sistema  regionale  della  protezione   civile   e
disciplina della relativa attivita'»)»); 
  d) decreto del Presidente della Giunta regionale 30 ottobre 2013 n.
62/R (Regolamento sulle organizzazioni di volontariato  che  svolgono
attivita' di protezione civile,  in  attuazione  dell'art.  15  della
legge regionale 29 dicembre 2003,  n.  67  «Ordinamento  del  sistema
regionale  della  protezione  civile  e  disciplina  della   relativa
attivita'»).