Art. 31 Abrogazioni 1. Fermo restando quanto previsto nelle disposizioni transitorie di cui all'art. 30, sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni: a) legge regionale 29 dicembre 2003, n.67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attivita'); b) legge regionale 3 novembre 2014, n. 62 (Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 «Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attivita'»); c) legge regionale 11 dicembre 2015, n. 76 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile. Modifiche alla l.r. 67/2003); d) art. 15, comma 1, lettera b), della legge regionale 21 giugno 2007, n. 35 (Disposizioni per lo sviluppo della cooperazione tra enti locali); e) art. 18 della legge regionale 23 dicembre 2009, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2010); f) art. 36 della legge regionale 4 agosto 2014, n. 46 (Disposizioni di carattere finanziario. Modifiche alle l.r. 1/2009, 65/2010, 66/2011,8/2012, 77/2012, 77/2013, 79/2013 ); g) art. 39 della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni»); h) art. 11 della legge regionale 1 agosto 2016, n. 47 (Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilita'. Modifiche alla l.r. 30/2005 e alla l.r. 67/2003).