Art. 12 
 
                      Durata della concessione 
 
  1. La durata della concessione e' determinata  dall'amministrazione
concedente nel bando di gara, per un periodo  compreso  tra  venti  e
quaranta anni, in rapporto  alle  caratteristiche  degli  impianti  e
delle opere di derivazione e all'entita' degli investimenti  ritenuti
necessari per la  realizzazione  degli  interventi  di  miglioramento
energetico e di risanamento ambientale di cui agli articoli 14 e 15. 
  2. La durata di cui al comma 1 puo' essere incrementata fino ad  un
massimo di dieci anni in relazione alla complessita'  della  proposta
progettuale presentata e all'importo dell'investimento previsto.