Art. 12 Durata della concessione 1. La durata della concessione e' determinata dall'amministrazione concedente nel bando di gara, per un periodo compreso tra venti e quaranta anni, in rapporto alle caratteristiche degli impianti e delle opere di derivazione e all'entita' degli investimenti ritenuti necessari per la realizzazione degli interventi di miglioramento energetico e di risanamento ambientale di cui agli articoli 14 e 15. 2. La durata di cui al comma 1 puo' essere incrementata fino ad un massimo di dieci anni in relazione alla complessita' della proposta progettuale presentata e all'importo dell'investimento previsto.