Art. 35 Abrogazioni 1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni: a) la legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale); b) i commi 36, 37 e 39 dell'art. 12 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale n. 21/2007); c) l'art. 4 della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010); d) il comma 57, dell'art. 10 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2011)). e) il comma 87, dell'art. 10 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale n. 21/2007); f) il comma 71, dell'art. 13 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2012)); g) gli articoli 43 e 44 della legge regionale s dicembre 2013, n. 21 (Disposizioni urgenti in materia di tutela ambientale, difesa e gestione del territorio, lavoro, diritto allo studio universitario, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, funzione pubblica e autonomie locali, salute, attivita' economiche e affari economici e fiscali); h) l'art. 56 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli-Venezia Giulia, nonche' modifiche a disposizioni delle leggi regionali nn. 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali); i) il comma 4 dell'art. 6 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 33 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2016-2018); j) l'art. 29 della legge regionale 11 marzo 2016, n. 3 (Norme di riordino delle funzioni delle Province in materia di vigilanza ambientale, forestale, ittica e venatoria, di ambiente, di caccia e pesca, di protezione civile, di edilizia scolastica, di istruzione e diritto allo studio, nonche' di modifica di altre norme in materia di autonomie locali e di soggetti aggregatori della domanda); k) gli articoli 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 e i commi 1, 2 e 3 dell'art. 56 della legge regionale 28 giugno 2016, n. 10 (Modifiche a disposizioni concernenti gli enti locali contenute nelle leggi regionali nn. 1/2006, 26/2014, 18/2007, 9/2009, 19/2013, 34/2015, 18/2015, 3/2016, 13/2015, 23/2007, 2/2016 e 27/2012); l) gli articoli 17 e 18 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20 (Soppressione delle Province del Friuli-Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015 e 10/2016); m) gli articoli 5 e 6 della legge regionale 21 aprile 2017, n. 9 (Funzioni onorifiche delle soppresse Province e altre norme in materia di enti locali, Centrale unica di committenza regionale, personale del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, trasporti e infrastrutture); n) i commi 39, 40, 41 e 42 dell'art. 9 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2018-2020); o) il comma 93 dell'art. 10 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilita' 2018); p) il comma 8 dell'art. 10 della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020 ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26); q) i commi 20 e 22 dell'art. 9 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 28 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2019-2021); r) i commi 72, 73 e 74 dell'art. 10 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilita' 2019); s) il comma 5, dell'art. 6 e l'art. 7 della legge regionale 8 marzo 2019, n. 4 (Modifiche alla legge regionale 19/2013, concernenti le elezioni comunali, alla legge regionale n. 18/2015, concernenti le indennita' degli amministratori locali, alle leggi regionali nn. 18/2015, 37/2017, 20/2018, 29/2018 e 9/2009, concernenti la sicurezza urbana e la polizia locale, alla legge regionale 29/2018, concernenti interventi di investimento degli enti locali e i corregionali all'estero, alla legge regionale n. 41/1996, concernenti i servizi per le persone con disabilita', nonche' disposizioni concernenti il controllo sugli organi delle Unioni territoriali intercomunali); t) i commi 84, 85, 86, 87, 88 e 89 dell'art. 10 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilita' 2021); u) l'art. 21 della legge regionale 29 giugno 2020, n. 13 (Disposizioni in materia di finanze, patrimonio e demanio, funzione pubblica, autonomie locali, sicurezza, politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero e lingue minoritarie, cultura e sport, infrastrutture, territorio e viabilita', turismo, risorse agro-alimentari, forestali, montagna, attivita' venatoria, lavoro, formazione, istruzione e famiglia, ambiente e energia, cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale, sanita' e sociale, terzo settore (Legge regionale multisettoriale)).