Art. 35 
 
                             Abrogazioni 
 
  1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni: 
    a) la legge regionale 29  aprile  2009,  n.  9  (Disposizioni  in
materia  di  politiche  di  sicurezza  e  ordinamento  della  polizia
locale); 
    b) i commi 36, 37 e 39 dell'art.  12  della  legge  regionale  23
luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio  2009  e  del  bilancio
pluriennale per gli anni 2009-2011 ai sensi dell'art. 34 della  legge
regionale n. 21/2007); 
    c) l'art. 4 della legge regionale 21 ottobre 2010, n.  17  (Legge
di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010); 
    d) il comma 57, dell'art. 10 della legge  regionale  29  dicembre
2010, n. 22 (Disposizioni per la formazione del bilancio  pluriennale
ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2011)). 
    e) il comma 87,  dell'art.  10 della  legge  regionale 11  agosto
2011,  n. 11  (Assestamento  del  bilancio  2011   e   del   bilancio
pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'art. 34 della  legge
regionale n. 21/2007); 
    f) il comma 71, dell'art. 13 della legge  regionale  29  dicembre
2011, n. 18 Disposizioni per la formazione del  bilancio  pluriennale
ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2012)); 
    g) gli articoli 43 e 44 della legge regionale s dicembre 2013, n.
21 (Disposizioni urgenti in materia di tutela  ambientale,  difesa  e
gestione del territorio, lavoro, diritto allo  studio  universitario,
infrastrutture,  lavori  pubblici,  edilizia  e  trasporti,  funzione
pubblica e autonomie locali, salute, attivita'  economiche  e  affari
economici e fiscali); 
    h) l'art. 56 della legge regionale 17  luglio  2015,  n.  18  (La
disciplina della finanza locale del  Friuli-Venezia  Giulia,  nonche'
modifiche a disposizioni delle leggi regionali nn. 19/2013, 9/2009  e
26/2014 concernenti gli enti locali); 
    i) il comma 4 dell'art. 6 della legge regionale 29 dicembre 2015,
n. 33 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2016-2018); 
    j) l'art. 29 della legge regionale 11 marzo 2016, n. 3 (Norme  di
riordino delle  funzioni  delle  Province  in  materia  di  vigilanza
ambientale, forestale, ittica e venatoria, di ambiente, di  caccia  e
pesca, di protezione civile, di edilizia scolastica, di istruzione  e
diritto allo studio, nonche' di modifica di altre norme in materia di
autonomie locali e di soggetti aggregatori della domanda); 
    k) gli articoli 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,  32  e  i
commi 1, 2 e 3 dell'art. 56 della legge regionale 28 giugno 2016,  n.
10 (Modifiche a disposizioni concernenti gli  enti  locali  contenute
nelle leggi regionali nn. 1/2006, 26/2014, 18/2007, 9/2009,  19/2013,
34/2015, 18/2015, 3/2016, 13/2015, 23/2007, 2/2016 e 27/2012); 
    l) gli articoli 17 e 18 della legge regionale 9 dicembre 2016, n.
20 (Soppressione delle Province del Friuli-Venezia Giulia e modifiche
alle  leggi  regionali  11/1988,  18/2005,  7/2008,  9/2009,  5/2012,
26/2014, 13/2015, 18/2015 e 10/2016); 
    m) gli articoli 5 e 6 della legge regionale 21 aprile 2017, n.  9
(Funzioni onorifiche  delle  soppresse  Province  e  altre  norme  in
materia di enti locali,  Centrale  unica  di  committenza  regionale,
personale del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale,
trasporti e infrastrutture); 
    n) i commi 39, 40, 41 e 42 dell'art. 9 della legge  regionale  28
dicembre 2017, n.  44  (Legge  collegata  alla  manovra  di  bilancio
2018-2020); 
    o) il comma 93 dell'art. 10 della  legge  regionale  28  dicembre
2017, n. 45 (Legge di stabilita' 2018); 
    p) il comma 8 dell'art. 10 della legge regionale 9  agosto  2018,
n. 20 (Assestamento del bilancio per  gli  anni  2018-2020  ai  sensi
dell'art. 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26); 
    q) i commi 20 e 22 dell'art. 9 della legge regionale 28  dicembre
2018, n. 28 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2019-2021); 
    r) i commi 72, 73 e 74  dell'art. 10  della  legge  regionale  28
dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilita' 2019); 
    s) il comma 5, dell'art. 6 e l'art. 7  della  legge  regionale  8
marzo 2019, n. 4 (Modifiche alla legge regionale 19/2013, concernenti
le elezioni comunali, alla legge regionale n. 18/2015, concernenti le
indennita' degli amministratori  locali,  alle  leggi  regionali  nn.
18/2015, 37/2017, 20/2018, 29/2018 e 9/2009, concernenti la sicurezza
urbana e la polizia locale, alla legge regionale 29/2018, concernenti
interventi  di  investimento  degli  enti  locali  e  i  corregionali
all'estero, alla legge regionale n. 41/1996,  concernenti  i  servizi
per le persone con disabilita', nonche' disposizioni  concernenti  il
controllo sugli organi delle Unioni territoriali intercomunali); 
    t) i commi 84, 85, 86, 87, 88  e  89  dell'art.  10  della  legge
regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilita' 2021); 
    u) l'art.  21  della  legge  regionale  29  giugno  2020,  n.  13
(Disposizioni in materia di finanze, patrimonio e  demanio,  funzione
pubblica, autonomie locali, sicurezza,  politiche  dell'immigrazione,
corregionali  all'estero  e  lingue  minoritarie,  cultura  e  sport,
infrastrutture,   territorio   e   viabilita',    turismo,    risorse
agro-alimentari, forestali, montagna,  attivita'  venatoria,  lavoro,
formazione, istruzione e famiglia, ambiente e  energia,  cooperazione
allo sviluppo e partenariato internazionale, sanita' e sociale, terzo
settore (Legge regionale multisettoriale)).