Art. 36 
 
                          Norme transitorie 
 
  1. Ai procedimenti in corso alla data di entrata  in  vigore  della
presente  legge  continua  ad  applicarsi  la   normativa   regionale
previgente. 
  2. Fino all'entrata in vigore del regolamento di  cui  all'art.  7,
comma 2, continua ad applicarsi il regolamento  emanato  con  decreto
del Presidente della Regione 30 luglio 2019, n. 127 (Regolamento  per
l'assegnazione  agli  enti  locali  del  fondo  per  interventi   per
l'installazione di sistemi di sicurezza presso le abitazioni  private
e nelle parti comuni dei condomini, nonche' per altri interventi,  ai
sensi dell'art. 4-ter della legge regionale  29  aprile  2009,  n.  9
(Disposizioni in materia di  politiche  di  sicurezza  e  ordinamento
della polizia locale) e dell'art. 10, commi  72  e  73,  della  legge
regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilita' 2019)). 
  3. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui  all'art.  10,
commi 5 e 6,  continua  ad  applicarsi  il  regolamento  emanato  con
decreto  del  Presidente  della  Regione  27  marzo   2018,   n.   95
(Regolamento  recante  norme  sui  volontari  per  la  sicurezza,  in
attuazione dell'art. 5, commi 4 e 5, della legge regionale 29  aprile
2009, n. 9 (Disposizioni in  materia  di  politiche  di  sicurezza  e
ordinamento della polizia locale)). 
  4. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui  all'art.  24,
comma 2, continua ad applicarsi il regolamento  emanato  con  decreto
del Presidente della Regione 31  gennaio  2011,  n.  12  (Regolamento
recante  norme  di  disciplina  degli  strumenti  di  autotutela   in
dotazione alla Polizia locale, in attuazione dell'art. 18,  comma  2,
della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni  in  materia
di politiche di sicurezza e ordinamento della Polizia locale)). 
  5. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui  all'art.  29,
comma 6, continua ad applicarsi il regolamento  emanato  con  decreto
del Presidente della Regione 11 ottobre 2011, n. 235 (Regolamento per
la   concessione   di   contributi   per   la   realizzazione   della
manifestazione regionale  Giornata  della  polizia  locale  ai  sensi
dell'art. 23 della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni
in materia di politiche di  sicurezza  e  ordinamento  della  Polizia
locale)). 
  6. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui  all'art.  31,
comma 1, lettere a) e  b),  continua  ad  applicarsi  il  regolamento
emanato con decreto del Presidente della Regione 10 gennaio 2018,  n.
1 (Regolamento concernente  le  caratteristiche  dei  veicoli,  degli
strumenti operativi, delle  tessere  personali  di  riconoscimento  e
delle divise con i relativi elementi identificativi, in dotazione  ai
Corpi di Polizia locale, in attuazione dell'art. 25, comma 1, lettere
a), b) e c), della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni
in materia di politiche di  sicurezza  e  ordinamento  della  Polizia
locale)). 
  7. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui  all'art.  31,
comma 1, lettera c), continua ad applicarsi  il  regolamento  emanato
con decreto  del  Presidente  della  Regione  4  marzo  2016,  n.  41
(Regolamento recante la disciplina dei gradi e le caratteristiche dei
distintivi di grado del personale di  polizia  locale  della  regione
Friuli-Venezia Giulia, in attuazione dell'art. 25, comma  1,  lettera
d), della legge regionale 29  aprile  2009,  n.  9  (Disposizioni  in
materia  di  politiche  di  sicurezza  e  ordinamento  della  polizia
locale)). 
  8. Per l'anno 2021, le risorse di cui al all'art. 16, comma 5, sono
assegnate d'ufficio e in un'unica soluzione al Comune capoluogo entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di  cui
all'art. 16, comma 4. 
  9. Coloro che alla data di entrata in vigore della  presente  legge
esercitano funzioni di comandante o responsabile  di  polizia  locale
sono iscritti, su istanza, nell'elenco di cui all'art. 22,  comma  1,
anche in deroga al requisito  di  anzianita'  previsto  dal  medesimo
articolo. 
  10. Nelle more dell'attivazione del primo corso-concorso  regionale
di cui all'art. 25, comma 1,  sono  fatte  salve,  sino  al  relativo
esaurimento, tutte le procedure concorsuali volte  all'assunzione  di
personale da parte dei singoli enti locali, gia' avviate  al  momento
dell'entrata  in  vigore  della   presente   legge   ovvero   avviate
successivamente all'entrata in vigore della stessa. 
  11. Il Comitato tecnico regionale per  la  polizia  locale  di  cui
all'art. 28 e' nominato entro sessanta giorni dalla data  di  entrata
in vigore della presente legge. 
  12. Gli enti locali adeguano i propri regolamenti alle disposizioni
contenute nella presente legge entro dodici mesi dalla sua entrata in
vigore.