Art. 36 Norme transitorie 1. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi la normativa regionale previgente. 2. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 7, comma 2, continua ad applicarsi il regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 30 luglio 2019, n. 127 (Regolamento per l'assegnazione agli enti locali del fondo per interventi per l'installazione di sistemi di sicurezza presso le abitazioni private e nelle parti comuni dei condomini, nonche' per altri interventi, ai sensi dell'art. 4-ter della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale) e dell'art. 10, commi 72 e 73, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilita' 2019)). 3. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 10, commi 5 e 6, continua ad applicarsi il regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 27 marzo 2018, n. 95 (Regolamento recante norme sui volontari per la sicurezza, in attuazione dell'art. 5, commi 4 e 5, della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale)). 4. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 24, comma 2, continua ad applicarsi il regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 31 gennaio 2011, n. 12 (Regolamento recante norme di disciplina degli strumenti di autotutela in dotazione alla Polizia locale, in attuazione dell'art. 18, comma 2, della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della Polizia locale)). 5. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 29, comma 6, continua ad applicarsi il regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 11 ottobre 2011, n. 235 (Regolamento per la concessione di contributi per la realizzazione della manifestazione regionale Giornata della polizia locale ai sensi dell'art. 23 della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della Polizia locale)). 6. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 31, comma 1, lettere a) e b), continua ad applicarsi il regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 10 gennaio 2018, n. 1 (Regolamento concernente le caratteristiche dei veicoli, degli strumenti operativi, delle tessere personali di riconoscimento e delle divise con i relativi elementi identificativi, in dotazione ai Corpi di Polizia locale, in attuazione dell'art. 25, comma 1, lettere a), b) e c), della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della Polizia locale)). 7. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 31, comma 1, lettera c), continua ad applicarsi il regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 4 marzo 2016, n. 41 (Regolamento recante la disciplina dei gradi e le caratteristiche dei distintivi di grado del personale di polizia locale della regione Friuli-Venezia Giulia, in attuazione dell'art. 25, comma 1, lettera d), della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale)). 8. Per l'anno 2021, le risorse di cui al all'art. 16, comma 5, sono assegnate d'ufficio e in un'unica soluzione al Comune capoluogo entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 16, comma 4. 9. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge esercitano funzioni di comandante o responsabile di polizia locale sono iscritti, su istanza, nell'elenco di cui all'art. 22, comma 1, anche in deroga al requisito di anzianita' previsto dal medesimo articolo. 10. Nelle more dell'attivazione del primo corso-concorso regionale di cui all'art. 25, comma 1, sono fatte salve, sino al relativo esaurimento, tutte le procedure concorsuali volte all'assunzione di personale da parte dei singoli enti locali, gia' avviate al momento dell'entrata in vigore della presente legge ovvero avviate successivamente all'entrata in vigore della stessa. 11. Il Comitato tecnico regionale per la polizia locale di cui all'art. 28 e' nominato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 12. Gli enti locali adeguano i propri regolamenti alle disposizioni contenute nella presente legge entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore.