Art. 37 
 
                          Norme finanziarie 
 
  1. Per le finalita' di cui all'art. 4, comma 2, e'  autorizzata  la
spesa complessiva di 45.000 euro suddivisa in ragione di 15.000  euro
per l'anno 2021, di 15.000 euro per l'anno 2022  e  15.000  euro  per
l'anno 2023 a valere sullo stanziamento della Missione n.  3  (Ordine
pubblico  e  sicurezza)  -  Programma  n.  2  (Sistema  integrato  di
sicurezza urbana) - Titolo n.  1  (Spese  correnti)  dello  stato  di
previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023. 
  2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si  provvede
mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione  n.
3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2  (Sistema  integrato
di sicurezza urbana) - Titolo n. 1 (Spese correnti)  dello  stato  di
previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023. 
  3. Per le finalita' di cui agli articoli 6, 8, 9, 10, 11, 16, comma
7, e 18, comma 1, si provvede,  relativamente  alla  spesa  di  parte
corrente, a valere sullo stanziamento della  Missione  n.  3  (Ordine
pubblico  e  sicurezza)  -  Programma  n.  2  (Sistema  integrato  di
sicurezza urbana) - Titolo n.  1  (Spese  correnti)  dello  stato  di
previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023. 
  4. Per le finalita' di cui agli articoli 6, 10 e 15,  comma  5,  si
provvede, relativamente alla spesa di parte capitale, a valere  sullo
stanziamento della Missione n. 3  (Ordine  pubblico  e  sicurezza)  -
Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n.  2
(Spese in conto capitale) dello stato di previsione della  spesa  del
bilancio per gli anni 2021-2023. 
  5. Per le finalita' di cui all'art. 7 si provvede  a  valere  sullo
stanziamento della Missione n. 3  (Ordine  pubblico  e  sicurezza)  -
Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n.  2
(Spese in conto capitale) dello stato di previsione della  spesa  del
bilancio per gli anni 2021-2023. 
  6. Per le finalita' di  cui  all'art.  16,  commi  da  1  a  5,  e'
autorizzata la spesa complessiva di 90.000 euro suddivisa in  ragione
di 30.000 euro per l'anno 2021, di 30.000  euro  per  l'anno  2022  e
30.000 euro  per  l'anno  2023  a  valere  sullo  stanziamento  della
Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema
integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 1 (Spese  correnti)  dello
stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023. 
  7. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 6 si  provvede
mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione  n.
3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2  (Sistema  integrato
di sicurezza urbana) - Titolo n. 1 (Spese correnti)  dello  stato  di
previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023. 
  8. Per le finalita' di cui all'art. 26 si provvede, a valere  sullo
stanziamento della Missione n. 3  (Ordine  pubblico  e  sicurezza)  -
Programma n. 1 (Polizia locale e amministrativa) - Titolo n. 1 (Spese
correnti) e a valere sullo stanziamento della Missione n. 1  (Servizi
istituzionali, generali e di  gestione)  -  Programma  n.  11  (Altri
servizi generali) - Titolo n.  1  (Spese  correnti)  dello  stato  di
previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023. 
  9. Per le finalita' di cui all'art. 29 si provvede a  valere  sullo
stanziamento della Missione n. 3  (Ordine  pubblico  e  sicurezza)  -
Programma n. 1 (Polizia locale e amministrativa) - Titolo n. 1 (Spese
correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per  gli
anni 2021-2023. 
  10. Per le finalita' di cui all'art. 32  e'  autorizzata  la  spesa
complessiva di 150.000 euro suddivisa in ragione di 50.000  euro  per
l'anno 2021, di 50.000 euro per l'anno 2022 e 50.000 euro per  l'anno
2023 a valere  sullo  stanziamento  della  Missione  n.  12  (Diritti
sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n.  2  (interventi
per la disabilita') - Titolo n. 1 (Spese  correnti)  dello  stato  di
previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023. 
  11. Agli oneri derivanti  dal  disposto  di  cui  al  comma  lo  si
provvede mediante storno di pari importo per ciascuno degli anni  dal
2021 al 2023 dalla Missione n. 3  (Ordine  pubblico  e  sicurezza)  -
Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n.  1
(Spese correnti) dello stato di previsione della spesa  del  bilancio
per gli anni 2021-2023. 
  12. Per le finalita' di cui all'art. 33  e'  autorizzata  la  spesa
complessiva  di  50.000  euro  per  l'anno  2021,  a   valere   sullo
stanziamento della Missione n. 3  (Ordine  pubblico  e  sicurezza)  -
Programma n. 1 (Polizia locale e amministrativa) - Titolo n. 3 (Spese
per incremento di attivita' finanziarie) dello  stato  di  previsione
della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023. 
  13. Agli oneri derivanti  dal  disposto  di  cui  al  comma  12  si
provvede mediante storno per la spesa complessiva di 50.000 euro  per
l'anno 2021, a valere sullo stanziamento della Missione n. 20  (Fondi
e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese
correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per  gli
anni 2021-2023. 
  14. Le entrate derivanti dal disposto di cui all'art. 33, comma  2,
verranno accertate e riscosse con riferimento al titolo n. 5 (Entrate
da riduzione di attivita' finanziarie),  Tipologia  300  (Riscossione
crediti  di  medio-lungo   termine)   dello   stato   di   previsione
dell'entrata del bilancio per gli anni 2021-2023. 
  15. Ai sensi dell'art. 10, comma  4,  del  decreto  legislativo  23
giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia  di  armonizzazione  dei
sistemi contabili e degli schemi di  bilancio  delle  Regioni,  degli
enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2  della
legge 5 maggio 2009, n. 42),  e'  allegato  il  prospetto  denominato
«Allegato atto  di  variazione  di  bilancio  riportante  i  dati  di
interesse del tesoriere» di cui all'allegato 8 del  medesimo  decreto
legislativo. 
  16. Alle necessita' derivanti alle dotazioni di cassa in  relazione
alle variazioni contabili alle Missioni e Programmi  dello  stato  di
previsione della spesa riportate nel prospetto di cui al comma 15, si
provvede ai sensi dell'art. 48, comma 3 e dell'articolo si, comma  2,
lettera d), del decreto legislativo n. 118/2011 e dell'art. 8,  comma
2, lettera c), e comma 3 della legge regionale 10 novembre  2015,  n.
26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilita' e  altre
disposizioni finanziarie urgenti). 
  La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel   Bollettino
Ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione. 
    Data a Trieste, addi' 8 aprile 2021 
 
                               FEDRIGA