Art. 50 Sostituzione dell'articolo 3-bis della legge regionale 20/1981 1. L'articolo 3-bis della legge regionale 8 giugno 1981, n. 20 (Assegnazione di personale ai Gruppi consiliari) e' sostituito dal seguente: «Art. 3-bis (Contratti a tempo determinato). - 1. Il trattamento economico onnicomprensivo del personale di cui all'articolo 3, comma 1, assunto con contratto a tempo determinato di diritto privato, a tempo pieno o parziale, e' stabilito dal Presidente del gruppo o dal singolo componente del gruppo misto tenendo conto dei trattamenti tabellari previsti dal vigente CCNL e dei valori minimi e massimi del trattamento accessorio stabilito dalla contrattazione collettiva per il personale regionale, in relazione alle prestazioni richieste.».