Art. 51 Misure attuative per la definizione della capacita' assunzionale della Regione in base alla sostenibilita' finanziaria 1. Al fine di dare attuazione all'articolo 33, comma 1 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, la Regione determina cumulativamente la spesa del personale della Giunta regionale e del Consiglio regionale come, allo stato, definita all'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la pubblica amministrazione, del 3 settembre 2019. 2. A partire dall'annualita' 2021, i limiti della spesa del personale, ai fini di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i rispettivi piani triennali dei fabbisogni di personale, applicabili rispettivamente alla Giunta regionale e al Consiglio regionale sono determinati ripartendo la spesa massima complessiva determinata in applicazione del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la pubblica amministrazione, di cui al comma 1, in misura proporzionale alla rispettiva spesa del personale registrata nell'ultimo rendiconto della gestione approvato; la Giunta regionale ed il Consiglio regionale applicano l'articolo 5 del medesimo decreto con riferimento ciascuno alla propria spesa del personale registrata nel 2018. 3. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e la Giunta regionale possono stipulare intese volte a definire diverse forme di riparto per il rispettivo utilizzo della capacita' assunzionale della Regione, fermo restando il rispetto del limite di spesa massima complessiva come determinata ai sensi del comma 2.