Art. 53
Locali
1. Nel secondo periodo del comma 1 dell'art. 4 della legge
provinciale 19 settembre 2008, n. 7, e successive modifiche, dopo le
parole:
«L'attivita' di ospitalita' in alloggi deve essere svolta presso
la sede dell'azienda» sono inserite le parole: «, in un numero
massimo complessivo di otto camere o cinque appartamenti
ammobiliati».