Art. 53 
 
                               Locali 
 
  1. Nel  secondo  periodo  del  comma  1  dell'art.  4  della  legge
provinciale 19 settembre 2008, n. 7, e successive modifiche, dopo  le
parole: 
    «L'attivita' di ospitalita' in alloggi deve essere svolta  presso
la sede dell'azienda» sono  inserite  le  parole:  «,  in  un  numero
massimo  complessivo   di   otto   camere   o   cinque   appartamenti
ammobiliati».