Art. 547.
                       Strutture organizzative
    1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento, le strutture
organizzative    a   responsabilita'   dirigenziale,   interne   alle
preesistenti   direzioni   regionali,  confluiscono  nelle  direzioni
regionali  nel  cui  ambito  e' stata allocata la relativa materia di
competenza,  secondo  le declaratorie di funzioni di cui all'allegato
B),  e si estinguono alla data di entrata in vigore del provvedimento
del direttore regionale con cui vengono istituite le nuove aree.
    2.  I dirigenti, anche con rapporto a tempo determinato, preposti
alle  strutture  di cui al comma 1, proseguono nel loro incarico fino
al conferimento degli incarichi di direzione delle nuove aree.
    3.   Con   l'entrata   in   vigore  del  presente  regolamento  i
responsabili    delle    posizioni   organizzative,   precedentemente
istituite,  continuano  a  svolgere  le  relative  funzioni fino alla
definizione dei nuovi servizi.
    4. Con l'entrata in vigore del presente regolamento, le strutture
di  diretta  collaborazione  con  gli organi di governo, istituite ai
sensi  della  previgente  normativa, confluiscono nella struttura del
segretariato  generale  e  i  rispettivi  responsabili proseguono nel
relativo  incarico  fino al conferimento degli incarichi di direzione
delle  nuove  strutture  di  diretta  collaborazione istituite con il
presente regolamento.