Art. 547. Strutture organizzative 1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento, le strutture organizzative a responsabilita' dirigenziale, interne alle preesistenti direzioni regionali, confluiscono nelle direzioni regionali nel cui ambito e' stata allocata la relativa materia di competenza, secondo le declaratorie di funzioni di cui all'allegato B), e si estinguono alla data di entrata in vigore del provvedimento del direttore regionale con cui vengono istituite le nuove aree. 2. I dirigenti, anche con rapporto a tempo determinato, preposti alle strutture di cui al comma 1, proseguono nel loro incarico fino al conferimento degli incarichi di direzione delle nuove aree. 3. Con l'entrata in vigore del presente regolamento i responsabili delle posizioni organizzative, precedentemente istituite, continuano a svolgere le relative funzioni fino alla definizione dei nuovi servizi. 4. Con l'entrata in vigore del presente regolamento, le strutture di diretta collaborazione con gli organi di governo, istituite ai sensi della previgente normativa, confluiscono nella struttura del segretariato generale e i rispettivi responsabili proseguono nel relativo incarico fino al conferimento degli incarichi di direzione delle nuove strutture di diretta collaborazione istituite con il presente regolamento.