Art. 548. P e r s o n a l e 1. Il personale che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, e' assegnato ad una struttura della giunta regionale, transita automaticamente nel ruolo di cui all'Art. 203 ed e' assegnato al dipartimento nel cui ambito e' allocata, secondo le declaratorie di funzioni di cui all'allegato B), la materia di competenza della struttura presso cui presta servizio. 2. Nelle more dell'istituzione delle nuove aree e dei nuovi servizi, i direttori dei dipartimenti, al fine di assicurare la continuita' delle attivita' regionali, adottano tutti i provvedimenti organizzativi necessari ricollocando nelle direzioni regionali e nelle proprie strutture direzionali, caratteristiche e strumentali, il personale assegnato al dipartimento.