Art. 548.
                          P e r s o n a l e
    1.  Il personale che, alla data di entrata in vigore del presente
regolamento,  e'  assegnato  ad una struttura della giunta regionale,
transita  automaticamente  nel  ruolo  di  cui  all'Art.  203  ed  e'
assegnato  al  dipartimento  nel  cui  ambito e' allocata, secondo le
declaratorie  di  funzioni  di  cui  all'allegato  B),  la materia di
competenza della struttura presso cui presta servizio.
    2.  Nelle  more  dell'istituzione  delle  nuove  aree e dei nuovi
servizi,  i  direttori  dei  dipartimenti,  al  fine di assicurare la
continuita' delle attivita' regionali, adottano tutti i provvedimenti
organizzativi  necessari  ricollocando  nelle  direzioni  regionali e
nelle  proprie  strutture direzionali, caratteristiche e strumentali,
il personale assegnato al dipartimento.