Art. 549. Assegnazione delle risorse nella fase di prima attuazione 1. Al fine di garantire la continuita' della gestione finanziaria, con l'entrata in vigore del presente regolamento, le risorse umane, finanziarie e strumentali, gia' assegnate dalla giunta ai direttori di dipartimento nominati ai sensi dell'Art. 15 della legge regionale n. 25/1996, per l'esercizio finanziario 2002, ora direttori di direzione regionale, s'intendono automaticamente trasferite e rassegnate ai direttori di dipartimento nominati ai sensi dell'Art. 162, comma 3, del presente regolamento secondo le nuove competenze definite dalle relative declaratorie. I direttori di dipartimento, destinatari delle risorse, provvedono con propria determinazione, alla immediata riattribuzione delle risorse medesime alle direzioni regionali facenti parte del dipartimento sulla base della pianificazione degli obiettivi assegnati dalla giunta per l'esercizio finanziario 2002. 2. Le risorse, automaticamente rassegnate ai sensi del comma 1, debbono risultare da uno o piu' verbali di consistenza redatto in contraddittorio e sottoscritto dai direttori interessati. In tali verbali debbono essere sinteticamente riportati, oltre che la consistenza dettagliata delle risorse umane, finanziarie e strumentali trasferite, anche gli obiettivi precedentemente assegnati dalla giunta, quelli raggiunti, totalmente od in parte, ed ogni altra indicazione utile al fine di una regolare prosecuzione dell'attivita' amministrativa e gestionale di competenza. 3. Copia dei verbali di cui al comma 2 viene inviata al segretariato generale.