Art. 549.
      Assegnazione delle risorse nella fase di prima attuazione
    1.   Al   fine   di   garantire  la  continuita'  della  gestione
finanziaria,  con  l'entrata  in  vigore del presente regolamento, le
risorse umane, finanziarie e strumentali, gia' assegnate dalla giunta
ai  direttori  di  dipartimento  nominati ai sensi dell'Art. 15 della
legge  regionale  n.  25/1996,  per l'esercizio finanziario 2002, ora
direttori   di   direzione   regionale,  s'intendono  automaticamente
trasferite  e  rassegnate  ai  direttori  di dipartimento nominati ai
sensi  dell'Art.  162,  comma  3, del presente regolamento secondo le
nuove competenze definite dalle relative declaratorie.
    I   direttori   di   dipartimento,   destinatari  delle  risorse,
provvedono  con propria determinazione, alla immediata riattribuzione
delle  risorse  medesime  alle  direzioni regionali facenti parte del
dipartimento   sulla   base   della  pianificazione  degli  obiettivi
assegnati dalla giunta per l'esercizio finanziario 2002.
    2.  Le  risorse, automaticamente rassegnate ai sensi del comma 1,
debbono  risultare  da  uno  o piu' verbali di consistenza redatto in
contraddittorio  e  sottoscritto  dai  direttori interessati. In tali
verbali   debbono  essere  sinteticamente  riportati,  oltre  che  la
consistenza   dettagliata   delle   risorse   umane,   finanziarie  e
strumentali trasferite, anche gli obiettivi precedentemente assegnati
dalla giunta, quelli raggiunti, totalmente od in parte, ed ogni altra
indicazione utile al fine di una regolare prosecuzione dell'attivita'
amministrativa e gestionale di competenza.
    3.  Copia  dei  verbali  di  cui  al  comma  2  viene  inviata al
segretariato generale.